Art. 9 
 
                   Realizzazione degli interventi 
 
  1.  I  soggetti  beneficiari  dovranno  realizzare,  collaudare   e
rendicontare gli interventi entro  diciotto  mesi  dalla  data  della
pubblicazione dell'elenco di  cui  al  comma  3  dell'art.  8,  salvo
richiesta di  proroga,  sostenuta  da  motivi  oggettivi  e  soggetta
all'approvazione a cura  del  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il
Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione,  collaudo
e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. 
  2. Eventuali variazioni progettuali potranno  essere  apportate,  a
condizione che  le  stesse  non  comportino  un  peggioramento  della
prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in
sede di concessione del  contributo  e  in  ogni  caso  non  superino
l'importo del contributo concesso,  nel  rispetto  delle  tempistiche
predefinite dal Piano. 
  3.  Nel  caso  di  interventi  che  non  rispettino   le   suddette
condizioni, il contributo assegnato verra' revocato  integralmente  e
la parte  gia'  erogata  dovra'  essere  restituita  ai  sensi  della
normativa vigente in materia.