Art. 9
Realizzazione degli interventi
1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e
rendicontare gli interventi entro diciotto mesi dalla data della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo
richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta
all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il
Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo
e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a
condizione che le stesse non comportino un peggioramento della
prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in
sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino
l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche
predefinite dal Piano.
3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette
condizioni, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e
la parte gia' erogata dovra' essere restituita ai sensi della
normativa vigente in materia.