Art. 9 Realizzazione degli interventi 1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. 2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano. 3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e la parte gia' erogata dovra' essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.