Art. 3 
 
                           Professionisti 
 
  1. Il beneficio e' fruibile  per  sostenere  le  spese  relative  a
sessioni di  psicoterapia  presso  specialisti  privati  regolarmente
iscritti  nell'elenco  degli  psicoterapeuti,  nell'ambito  dell'albo
degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa  al
Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). 
  2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti
all'iniziativa,   unitamente   ai   dati    indicati    nell'allegato
disciplinare tecnico. 
  3. L'elenco di cui al  comma  2  e'  consultabile  dai  beneficiari
attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.