Art. 3
Professionisti
1. Il beneficio e' fruibile per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente
iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo
degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al
Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).
2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti
all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato
disciplinare tecnico.
3. L'elenco di cui al comma 2 e' consultabile dai beneficiari
attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.