Art. 4
Contributo e requisiti reddituali
1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola volta, a favore della
persona con un reddito ISEE in corso di validita', ordinario o
corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
50.000 euro.
2. Al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso, il
beneficio e' parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della
situazione economica equivalente:
a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni
seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in
600 euro per ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50
euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo
stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il
beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza
dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.