Art. 4 Contributo e requisiti reddituali 1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro. 2. Al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso, il beneficio e' parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente: a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.