Art. 4 
 
                  Contributo e requisiti reddituali 
 
  1. Il beneficio e' riconosciuto, una sola  volta,  a  favore  della
persona con un reddito  ISEE  in  corso  di  validita',  ordinario  o
corrente  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  non  superiore  a
50.000 euro. 
  2. Al fine  di  sostenere  le  persone  con  ISEE  piu'  basso,  il
beneficio e' parametrato alle seguenti  fasce  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente: 
    a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per  ogni
seduta, e' erogato a concorrenza dell'importo  massimo  stabilito  in
600 euro per ogni beneficiario; 
    b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50
euro per ogni seduta, e' erogato a concorrenza  dell'importo  massimo
stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; 
    c. ISEE superiore a 30.000 e  non  superiore  a  50.000  euro  il
beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e' erogato  a  concorrenza
dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.