Art. 5 
 
                Modalita' di richiesta e attribuzione 
                           del contributo 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  INPS  ed
il  Ministero  della  salute,  comunicano  tramite  il  proprio  sito
internet, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare le
domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo,  comunque  non
inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda. 
  2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica
all'INPS   accedendo   alla   piattaforma   INPS.   L'identita'   del
richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del  codice
fiscale, e' accertata attraverso la Carta  di  identita'  elettronica
(CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione  dell'identita'
digitale  (SPID),  oppure  Carta  nazionale  dei  servizi  (CNS).  E'
possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact  center
di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS. 
  3. All'atto della presentazione della domanda,  il  sistema,  sulla
base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione  o  la
provincia   autonoma    di    residenza    e,    laddove    richiesto
dall'interessato,  i  dati  di  contatto   presenti   negli   archivi
istituzionali  dell'INPS.  Il  richiedente  fornisce  le   necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, secondo il modello disponibile  sulla  piattaforma,  in
cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4. 
  4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i
dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui
al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza  o  meno
di una DSU valida: 
    in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato
della necessita' di presentare la relativa DSU  e  di  presentare  la
domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; 
    in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita. 
  5. Nel caso in  cui  la  richiesta  sia  stata  acquisita,  non  e'
possibile inoltrare una nuova  richiesta  relativamente  allo  stesso
beneficiario. 
  6. I  benefici  sono  erogati  fino  a  concorrenza  delle  risorse
stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15. 
  7. L'assegnazione del  beneficio  e'  garantita  nel  rispetto  dei
parametri di cui all'art. 4, commi 1  e  2,  in  base  all'ordine  di
arrivo delle domande, prioritariamente alle  persone  con  ISEE  piu'
basso. 
  8. A conclusione del periodo di presentazione delle  domande,  INPS
redige le graduatorie, distinte per regione e provincia  autonoma  di
residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle
risorse  disponibili  come  definite  nella  tabella  C  allegata  al
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con  modificazioni
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 
  9. L'INPS comunica ai  beneficiari  l'accoglimento  della  domanda,
contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario  un  codice
univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art.
4, commi 1 e 2. 
  10. Il beneficio deve essere utilizzato  entro  centottanta  giorni
dalla data di accoglimento della domanda.  Decorso  tale  termine  il
codice  univoco  e'  automaticamente  annullato  e  le  risorse   non
utilizzate  sono   riassegnate   nel   rispetto   dell'ordine   della
graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi  beneficiari,
per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo. 
  11. Le graduatorie di cui al precedente  comma  8,  restano  valide
fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma  4,
del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.   228,   convertito   con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.