Art. 5
Modalita' di richiesta e attribuzione
del contributo
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, INPS ed
il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito
internet, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare le
domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non
inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.
2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica
all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del
richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice
fiscale, e' accertata attraverso la Carta di identita' elettronica
(CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). E'
possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center
di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS.
3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla
base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la
provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto
dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi
istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in
cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4.
4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i
dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui
al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno
di una DSU valida:
in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato
della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la
domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;
in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita.
5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e'
possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso
beneficiario.
6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse
stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15.
7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, in base all'ordine di
arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu'
basso.
8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS
redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di
residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle
risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
9. L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda,
contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice
univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art.
4, commi 1 e 2.
10. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il
codice univoco e' automaticamente annullato e le risorse non
utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della
graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari,
per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo.
11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide
fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 4,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.