Art. 5 Modalita' di richiesta e attribuzione del contributo 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda. 2. La richiesta del beneficio e' presentata in modalita' telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la Carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). E' possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalita' rese disponibili sul sito dell'INPS. 3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4. 4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida: in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente e' informato della necessita' di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; in caso di presenza di una DSU valida la domanda e' acquisita. 5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non e' possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario. 6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 7. L'assegnazione del beneficio e' garantita nel rispetto dei parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE piu' basso. 8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 9. L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art. 4, commi 1 e 2. 10. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco e' automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo. 11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.