Art. 8 Modalita' di rimborso del contributo 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021». 2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di imposta.