Art. 8
Modalita' di rimborso del contributo
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria
deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi
al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine
perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento,
le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n.
20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN
IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni
psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021».
2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede
alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai
professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura,
entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito
diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3
del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al
presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto di
imposta.