Art. 8 
 
                Modalita' di rimborso del contributo 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  con  propria
deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli  importi  relativi
al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel  termine
perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento,
le risorse di  cui  alla  tabella  C  allegata  al  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni  dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente  di  Tesoreria  centrale  n.
20350    intestato    a    «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843»     (IBAN
IT70L0100003245350200020350)   con   causale   «Contributo   sessioni
psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021». 
  2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede
alla  remunerazione  delle  prestazioni  effettivamente  erogate  dai
professionisti e per le quali  sia  stata  emessa  regolare  fattura,
entro il mese successivo a quello  di  emissione,  tramite  accredito
diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6,  comma  3
del presente decreto. Per  l'erogazione  del  contributo  di  cui  al
presente decreto INPS non e' soggetto agli obblighi del sostituto  di
imposta.