Art. 9 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali  e
provinciali, INPS invia, entro la fine di  ogni  mese,  al  Ministero
della salute e alle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano
una relazione contenente, in forma aggregata, in  modo  che  non  sia
possibile  identificare,  anche  indirettamente,  l'interessato,   il
numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia  di  eta',  fascia
ISEE e provincia di  residenza,  per  consentire,  nel  rispetto  dei
principi di  minimizzazione  e  di  protezione  dei  dati  fin  dalla
progettazione e per impostazione predefinita, il  monitoraggio  della
fruizione del beneficio, a indirizzo pec  preventivamente  comunicato
all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e  dalle  Province
di Trento e Bolzano.