Art. 9 Monitoraggio 1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di eta', fascia ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della fruizione del beneficio, a indirizzo pec preventivamente comunicato all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province di Trento e Bolzano.