IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
   Visto il decreto-legge 14 giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale»  e,  in  particolare,
l'art. 17, comma 5, che rinvia all'emanazione di uno o  piu'  decreti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la defmizione dei  termini  e
delle  modalita':   a)   per   assicurare   la   prima   operativita'
dell'Agenzia, mediante l'individuazione di  appositi  spazi,  in  via
transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo  opportune
intese con le amministrazioni  interessate,  per  l'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto-legge n. 82 del 2021;  b)  mediante
opportune  intese  con  le  amministrazioni   interessate,   per   il
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7 del  decreto-legge  n.
82 del 2021, nonche' per il  trasferimento  dei  beni  strumentali  e
della documentazione, anche di natura classificata, per  l'attuazione
delle disposizioni del predetto decreto-legge n. 82  del  2021  e  la
corrispondente riduzione di risorse fmanziarie e umane da parte delle
amministrazioni cedenti; 
  Visto, altresi', l'art. 17, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge
n. 82 del 2021, che affida alle amministrazioni cedenti  la  gestione
delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa
la gestione dei residui passivi e perenti,  fino  alla  scadenza  dei
termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera
b), prevedendo che', a decorrere dalla medesima data, sono trasferiti
in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi  e  passivi  relativi
alle funzioni trasferite; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge, il
quale  prevede  che   le   risorse   iscritte   sui   bilanci   delle
amministrazioni interessate, correlate alle  funzioni  ridefinite  ai
sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del  funzionamento
dell'Agenzia di cui  all'art.  5,  sono  accertate,  anche  in  conto
residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con i Ministri responsabili, e  portate  ad  incremento  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
ottobre 2003 recante l'approvazione dello  schema  nazionale  per  la
valutazione  e  certificazione  della  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  del
decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  pubblicato   nella
Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana n.  98  del  27  aprile
2004; 
  Visti il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,
recante «Disposizioni urgenti in materia di  perimetro  di  sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica» e i relativi decreti di attuazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio;  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo delle comunicazioni  elettroniche»,  ed  in  particolare  gli
articoli 40 e 41; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  dicembre
2018 recante  «Misure  di  sicurezza  ed  integrita'  delle  reti  di
comunicazione elettronica e notifica degli incidenti  significativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  17
del 21 gennaio 2019; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/881  del  17  aprile  2019  relativo
all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea  per  la  cibersicurezza,  e
alla  certificazione   della   cibersicurezza   per   le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il  regolamento
(UE) n. 526/2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre  2021,  n.  222,  recante   «Regolamento   di   contabilita'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 2021, n.  223,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre  2021,  n.   224,   recante   «Regolamento   del   personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  l'art.  17,  commi  5  e  5-bis,  del
decreto-legge n. 82 del  2021,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
definite nel presente decreto; 
  Sentito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Defmizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) MiSE, il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) Agenzia, l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  di  cui
all'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021 n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    c)  decreto-legge,  il  decreto-legge  14  giugno  2021  n.   82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
recante  disposizioni   urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,
definizione   dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.