Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17,  comma  5,
del decreto-legge, i termini e le modalita' per assicurare,  mediante
opportune intese, la prima operativita'  dell'Agenzia  attraverso  il
trasferiniento  delle  funzioni,  dei  beni   strumentali   e   della
documentazione, anche classificata, nonche'  per  l'attuazione  delle
disposizioni del  decreto-legge  e  la  corrispondente  riduzione  di
risorse fmanziarie ed umane da parte del MiSE. 
  2. Il presente provvedimento fissa, altresi',  i  termini,  di  cui
all'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge per il  trasferimento  in
capo all'Agenzia dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  relativi
alle funzioni trasferite.