Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalita' per assicurare, mediante opportune intese, la prima operativita' dell'Agenzia attraverso il trasferiniento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, nonche' per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse fmanziarie ed umane da parte del MiSE. 2. Il presente provvedimento fissa, altresi', i termini, di cui all'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge per il trasferimento in capo all'Agenzia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.