Art. 5 Trasferimento della documentazione 1. Il MiSE e l'Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all'Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento. 2. Per il raggiungimento delle suddette finalita', il trasferimento della documentazione si conclude entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente. decreto.