Art. 5 
 
                 Trasferimento della documentazione 
 
  1. Il MiSE e l'Agenzia disciplinano, con intesa,  il  trasferimento
all'Agenzia della documentazione, anche classificata,  relativa  alle
funzioni oggetto del trasferimento. 
  2. Per il raggiungimento delle suddette finalita', il trasferimento
della documentazione si conclude entro trenta giorni  dalla  data  di
efficacia del presente. decreto.