Art. 6 
 
                             Avvalimento 
 
  1. Laddove non si sia gia' provveduto mediante specifica  richiesta
dell'Agenzia  ai  sensi  dell'art.  17,  commi   8   e   8-bis,   del
decreto-legge,  dalla  data  di  efficacia  del   presente   decreto,
l'Agenzia si avvale del personale del MiSE che viene individuato  tra
le unita'  che  svolgono  le  funzioni  oggetto  di  trasferimento  o
comunque correlate, da mettere  a  disposizione  dell'Agenzia  previo
consenso del MiSE e delle stesse unita' di personale.