Art. 6 Avvalimento 1. Laddove non si sia gia' provveduto mediante specifica richiesta dell'Agenzia ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge, dalla data di efficacia del presente decreto, l'Agenzia si avvale del personale del MiSE che viene individuato tra le unita' che svolgono le funzioni oggetto di trasferimento o comunque correlate, da mettere a disposizione dell'Agenzia previo consenso del MiSE e delle stesse unita' di personale.