Art. 7 Disposizione finanziaria 1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il MiSE svolge una ricognizione dei residui di competenza e di cassa, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. 2. La ricognizione e' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle fmanze, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in. termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al primo periodo, l'Agenzia subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalita', nuovi contratti. 4. Fino alla data di subentro dell'Agenzia nei rapporti di cui al comma 1, il MiSE e' autorizzato ad emanare gli atti contabili necessari su richiesta dell'Agenzia.