Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Ai fini del calcolo dei relativi compensi dovuti per le attivita' per conto terzi relative alle funzioni oggetto di trasferimento, in sede di prima applicazione e nelle more dell'approvazione di una specifica determinazione tecnica adottata dall'Agenzia, si applica l'art. 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni. 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2006, recante individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.