Art. 8 Presentazione delle domande, istruttoria e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2. 2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata al soggetto gestore, secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it entro i termini che saranno fissati con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento. 3. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede tempestivamente e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del soggetto gestore, della sostenibilita' del correlato nuovo piano finanziario; b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria dell'impresa proponente; c) verifica della coerenza del programma con le finalita' del presente decreto e della sua validita' tecnica; d) verifica della cantierabilita' del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate; e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruita' delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria l'esame di congruita' deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui. 4. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul sito internet www.invitalia.it In alternativa, il soggetto gestore si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi e il soggetto gestore stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma e' posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'art. 3 del presente decreto. 5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 3 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade. 6. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa. Con la predetta comunicazione il soggetto gestore richiede all'impresa la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve essere trasmessa dall'impresa al soggetto gestore entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, prorogabile per un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' dell'impresa. 7. La validita' della delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 6 e' subordinata, ove ne ricorrano i presupposti, alla definizione del contratto di finanziamento agevolato. 8. Il soggetto gestore, nell'ambito delle verifiche istruttorie di competenza, accerta il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio e delle specificazioni fornite con la circolare del Ministero 28 marzo 2022, n. 120820. Il soggetto gestore verifica, altresi', la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare: a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse dell'investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR. 9. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 5, il soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 10. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del quadro temporaneo e perseguire una ripresa sostenibile, il soggetto gestore puo', con riferimento alle domande di agevolazione che prevedano l'applicazione della richiamata sezione 3.13, procedere a deliberare cumulativamente la concessione delle agevolazioni espletate le verifiche di cui al comma 3, lettera a), b) e c); la validita' della concessione e' subordinata, fermo restando quanto gia' previsto al comma 7, al positivo espletamento delle verifiche di cui al comma 3, lettere d) ed e), e comma 4.