Art. 8 
 
              Presentazione delle domande, istruttoria 
                  e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di procedura valutativa con procedimento  a  sportello,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.  Ai
sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  n.
123/1998, le imprese beneficiarie  hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie  di  cui
all'art. 2. 
  2. La domanda di agevolazioni deve essere  presentata  al  soggetto
gestore,  secondo   le   modalita'   indicate   nel   sito   internet
www.invitalia.it entro i termini che saranno fissati con decreto  del
direttore generale  per  gli  incentivi  alle  imprese.  Il  soggetto
gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a
rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema  in  base  al
quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da  allegare
alla stessa. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', fornite le
necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento. 
  3. Il  soggetto  gestore,  ricevuta  la  domanda  di  agevolazioni,
procede tempestivamente e nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a)  verifica  della  disponibilita'  delle  risorse   finanziarie
necessarie per la copertura degli  oneri  connessi  alla  concessione
delle  agevolazioni  richieste.  Qualora  le  risorse   residue   non
consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili  previste
dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni  sono  concesse  in
misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese  fino  ad
esaurimento delle suddette risorse  finanziarie,  ferma  restando  la
verifica, da parte del soggetto  gestore,  della  sostenibilita'  del
correlato nuovo piano finanziario; 
    b) verifica dei requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica
e finanziaria dell'impresa proponente; 
    c) verifica della coerenza del programma  con  le  finalita'  del
presente decreto e della sua validita' tecnica; 
    d) verifica della cantierabilita' del programma di  investimenti,
sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a
rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano,  entro
il  termine  massimo  di  dodici  mesi  dalla  di  concessione  delle
agevolazioni,  la  documentazione  comprovante  il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche   amministrazioni   necessarie   alla   realizzazione   del
programma. Qualora  allo  scadere  dei  dodici  mesi  dalla  data  di
concessione  delle  agevolazioni  l'impresa  non  abbia  prodotto  la
documentazione  concernente  la  materia  edilizia,  le  agevolazioni
concesse sono revocate; 
    e) determinazione delle spese  ammissibili,  attraverso  verifica
della pertinenza e  della  congruita'  delle  stesse,  ricorrendo  ad
elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase  istruttoria
l'esame di congruita' deve  essere  finalizzato  esclusivamente  alla
valutazione del costo complessivo del  progetto,  in  relazione  alle
caratteristiche tecniche e alla  validita'  economica  dello  stesso,
essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase
di rendicontazione delle spese, fatto salvo  l'accertamento  in  fase
istruttoria di elementi chiaramente incongrui. 
  4.  Con  riferimento  alla  valutazione  dei  progetti  di  ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale
di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di  cui
al decreto 7 aprile 2006 del Ministero  delle  attivita'  produttive,
sulla base delle procedure di selezione concordate  secondo  principi
di trasparenza e rotazione  degli  incarichi.  La  procedura  per  la
selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul  sito  internet
www.invitalia.it In alternativa, il soggetto  gestore  si  avvale  di
enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli  incentivi
e il soggetto  gestore  stipulano  apposite  convenzioni.  Gli  oneri
connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di
ricerca di cui al presente comma e'  posta  a  carico  delle  risorse
della convenzione di cui all'art. 3 del presente decreto. 
  5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
3  risulti  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o
documenti  rispetto  a  quelli  presentati   dalle   imprese   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli alle imprese  mediante
una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile  per
la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso  in  cui
la documentazione richiesta non  sia  presentata  entro  il  predetto
termine la domanda di agevolazione decade. 
  6. Per i programmi  per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con esito positivo, il soggetto gestore,  entro  il  termine
massimo  di  novanta  giorni  dal  ricevimento   della   domanda   di
agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al  comma  5,  delibera  la
concessione delle agevolazioni,  dandone  comunicazione  all'impresa.
Con  la  predetta  comunicazione   il   soggetto   gestore   richiede
all'impresa  la   documentazione   necessaria   alla   sottoscrizione
dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve  essere
trasmessa dall'impresa al soggetto gestore entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione,  prorogabile  per
un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a  fronte  di  una
motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare  che  il
mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile  alla
volonta' dell'impresa. 
  7. La validita' della delibera di concessione delle agevolazioni di
cui al comma 6 e' subordinata, ove ne ricorrano i  presupposti,  alla
definizione del contratto di finanziamento agevolato. 
  8. Il soggetto gestore, nell'ambito delle verifiche istruttorie  di
competenza, accerta il rispetto del principio «non arrecare un  danno
significativo»,  tenuto  conto  degli  orientamenti   tecnici   della
Commissione  europea  di  cui   alla   comunicazione   2021/C   58/01
sull'applicazione  del  medesimo  principio  e  delle  specificazioni
fornite con la circolare del Ministero 28 marzo 2022, n.  120820.  Il
soggetto gestore verifica, altresi', la sussistenza  delle  ulteriori
condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando,
in particolare: 
    a) il rispetto del  divieto  di  doppio  finanziamento  ai  sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; 
    b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di
sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle  risorse
dell'investimento 5.3 «Sviluppo  di  una  leadership  internazionale,
industriale  e  di  ricerca  e  sviluppo  nel  campo  degli   autobus
elettrici» del PNRR. 
  9. Per i programmi  per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa  con  esito  negativo,  ovvero  per  le  domande  dichiarate
decadute ai sensi  del  comma  5,  il  soggetto  gestore  provvede  a
comunicare  all'impresa  i  motivi   che   determinano   il   mancato
accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
  10. Al fine di favorire l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
alla sezione 3.13 del quadro  temporaneo  e  perseguire  una  ripresa
sostenibile, il soggetto gestore puo', con riferimento  alle  domande
di agevolazione che prevedano l'applicazione della richiamata sezione
3.13, procedere a deliberare  cumulativamente  la  concessione  delle
agevolazioni espletate le verifiche di cui al comma 3, lettera a), b)
e c); la validita' della concessione e' subordinata,  fermo  restando
quanto gia' previsto al  comma  7,  al  positivo  espletamento  delle
verifiche di cui al comma 3, lettere d) ed e), e comma 4.