IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012,  concernente  l'ordinamento  delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  con  delega  alle  pari  opportunita'  dell'8
aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento  per  le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale  la  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale e' stato conferito  alla  prof.ssa  Elena
Bonetti  l'incarico  di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate le funzioni del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia  e  adolescenza,  ed,  in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a)  ai  sensi  del  quale  il
Ministro Bonetti, nelle  materie  oggetto  di  predetto  decreto,  e'
delegato a nominare esperti e  consulenti;  a  costituire  organi  di
studio, commissioni e gruppi di lavoro; 
  Vista la «Strategia nazionale per la parita' di  genere  2021-2026»
presentata dal Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia  in
data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri, previa  informativa  in
sede di conferenza unificata; 
  Considerate le indicazioni della strategia nazionale per la parita'
di  genere  sul  rafforzamento  della  governance  a  presidio  delle
politiche sulla parita' di genere e la previsione, all'interno  della
sezione lavoro, della certificazione della parita' di genere; 
  Visto il progetto del PNRR «Sistema di certificazione della parita'
di genere» (missione  5,  componente  1,  investimento  1.3)  il  cui
obiettivo e' la definizione di un sistema nazionale di certificazione
della parita' di genere che accompagni  e  incentivi  le  imprese  ad
adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere e nel cui  ambito
e' prevista l'istituzione di un Tavolo di lavoro sulla certificazione
di genere nelle imprese; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunita'
del 1° ottobre 2021  di  costituzione  del  Tavolo  di  lavoro  sulla
certificazione di genere  delle  imprese  in  attuazione  del  citato
progetto del PNRR; 
  Visto l'art. 46-bis, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico sono stabiliti «i parametri  minimi  per  il  conseguimento
della certificazione della parita' di genere da parte  delle  aziende
di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare  riferimento
alla retribuzione corrisposta, alle opportunita' di  progressione  in
carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro,  anche
con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile  in  stato  di
gravidanza»; 
  Visto l'art. 46-bis, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sono  stabilite  «le  modalita'  di  coinvolgimento  delle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle  consigliere   e   dei
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  nel
controllo e nella verifica del rispetto dei  parametri  di  cui  alla
lettera a)»; 
  Vista la  successiva  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio  2022-2024»  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 147, che stabilisce: «Con decreto del Presidente  del
Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresi'  stabiliti
i parametri minimi per il conseguimento  della  certificazione  della
parita' di genere,  con  particolare  riferimento  alla  retribuzione
corrisposta e alla conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro
nonche' le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali
aziendali e  delle  consigliere  e  dei  consiglieri  territoriali  e
regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto  dei
requisiti necessari al loro mantenimento»; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alle   citate   disposizioni
dell'art. 1, comma 147 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Considerato il  lavoro  di  individuazione  dei  parametri  per  la
certificazione della parita' di genere alle imprese svolto dal citato
Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese; 
  Considerato che all'esito del confronto svoltosi nel citato  Tavolo
e' stata pubblicata dall'UNI, organismo nazionale di  normazione,  la
bozza di Prassi di riferimento per la parita' di genere UNI e che  la
stessa,  aggiornata  sulla  base  degli  esiti  della   consultazione
pubblica conclusasi il 22 gennaio 2022, e' stata condivisa dal Tavolo
di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese sopra citato; 
  Preso atto dell'entrata in vigore in data 16 marzo 2022, a  seguito
di ratifica del  Presidente  di  UNI,  della  Prassi  di  riferimento
UNI/PdR 125:2022 contenente «Linee guida sul sistema di gestione  per
la parita' di genere che prevede l'adozione  di  specifici  KPI  (Key
Performance Indicator - indicatori chiave  di  prestazione)  inerenti
alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni»; 
  Considerato che la conformita' alla UNI/PdR  125:2022  puo'  essere
verificata da organismi di valutazione della conformita'  accreditati
ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008, in conformita' alla  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17021-1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        I parametri per il conseguimento della certificazione 
                della parita' di genere alle imprese 
 
  1. I parametri minimi per  il  conseguimento  della  certificazione
della parita' di genere alle imprese sono quelli di cui  alla  Prassi
di  riferimento  UNI/PdR  125:2022,  pubblicata  il  16  marzo  2022,
contenente «Linee guida sul sistema di gestione  per  la  parita'  di
genere che prevede  l'adozione  di  specifici  KPI  (Key  Performance
Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche
di parita' di genere nelle organizzazioni» e successive  modifiche  o
integrazioni.