Art. 3 
 
            L'informativa annuale sulla parita' di genere 
 
  1.  Ai  fini  del  coinvolgimento  delle  rappresentanze  sindacali
aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e  regionali
di parita' e per consentire loro di  esercitare  il  controllo  e  la
verifica del rispetto dei requisiti  necessari  al  mantenimento  dei
parametri minimi per  il  conseguimento  della  certificazione  della
parita'  di  genere  alle  imprese,  il  datore  di  lavoro  fornisce
annualmente, anche sulla base delle  risultanze  dell'audit  interno,
un'informativa aziendale sulla parita' di  genere,  che  rifletta  il
grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022. 
  2.  Le  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  le  consigliere  e
consiglieri territoriali e regionali di parita', qualora  sulla  base
dell'informativa aziendale di cui al  precedente  comma  e  dei  dati
risultanti dal  Rapporto  biennale  sulla  situazione  del  personale
maschile e femminile di cui all'art. 46 del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 , per le aziende che siano tenute a  presentarlo,
rilevassero anomalie o criticita', potranno segnalarle  all'organismo
di valutazione della conformita' che ha rilasciato la  certificazione
della parita'  di  genere,  previa  assegnazione  all'impresa  di  un
termine, non superiore a centoventi giorni, per  la  rimozione  delle
stesse. 
    Roma, 29 aprile 2022 
 
                                                 Il Ministro: Bonetti 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1606