Art. 3 L'informativa annuale sulla parita' di genere 1. Ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita' e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese, il datore di lavoro fornisce annualmente, anche sulla base delle risultanze dell'audit interno, un'informativa aziendale sulla parita' di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022. 2. Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita', qualora sulla base dell'informativa aziendale di cui al precedente comma e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , per le aziende che siano tenute a presentarlo, rilevassero anomalie o criticita', potranno segnalarle all'organismo di valutazione della conformita' che ha rilasciato la certificazione della parita' di genere, previa assegnazione all'impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse. Roma, 29 aprile 2022 Il Ministro: Bonetti Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1606