Art. 2 Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1, le parole «in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di uno dei genitori»; b. al comma 2, lettera e), le parole «di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall'art. 5-quater del decreto-legge n. 14 del 2022, dall'art. 1 della presente ordinanza e dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 872 del 2022,»; c. al comma 3, le parole «di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all'art. 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall'art. 5-quater del decreto-legge n. 14 del 2022, dall'art. 1 della presente ordinanza e dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 872 del 2022». 2. All'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, le parole «per un periodo massimo di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «per un massimo di due mesi successivi al mese in cui viene instaurato l'eventuale rapporto lavorativo». 3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio, all'adeguamento dei sistemi informativi utilizzati, sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera a), favorendo, altresi', la circolazione delle informazioni per il tramite dei Commissari delegati - Presidenti, delle Prefetture, di ANCI e delle autorita' consolari ucraine in Italia.