Art. 2 
 
Modifiche all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
                   civile n. 881 del 29 marzo 2022 
 
  1. All'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a. al comma 1, le parole «in favore  dell'adulto  titolare  della
tutela legale o affidatario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
favore di uno dei genitori»; 
    b. al  comma  2,  lettera  e),  le  parole  «di  altre  forme  di
assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri  a  carico  di
fondi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «delle altre forme di
assistenza  alloggiativa,  anche   temporanea,   previste   dall'art.
5-quater del decreto-legge n. 14 del 2022, dall'art. 1 della presente
ordinanza e dall'art. 2, comma 1, lettera b)  dell'ordinanza  n.  872
del 2022,»; 
    c.  al  comma  3,  le  parole  «di  altre  forme  di   assistenza
alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all'art. 1, anche temporanea,
messe a disposizione con oneri  a  carico  di  fondi  pubblici»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «delle  altre   forme   di   assistenza
alloggiativa,  anche  temporanea,  previste  dall'art.  5-quater  del
decreto-legge n. 14 del 2022, dall'art. 1 della presente ordinanza  e
dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 872 del 2022». 
  2. All'art.  4  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, le parole «per un periodo
massimo di sessanta giorni» sono sostituite dalle  seguenti  «per  un
massimo di due mesi  successivi  al  mese  in  cui  viene  instaurato
l'eventuale rapporto lavorativo». 
  3. Il Dipartimento della protezione  civile  provvede,  nell'ambito
delle  risorse  finanziarie   disponibili   sul   proprio   bilancio,
all'adeguamento dei sistemi informativi  utilizzati,  sulla  base  di
quanto previsto dal comma 1,  lettera  a),  favorendo,  altresi',  la
circolazione  delle  informazioni  per  il  tramite  dei   Commissari
delegati - Presidenti, delle Prefetture, di ANCI  e  delle  autorita'
consolari ucraine in Italia.