Art. 4 
 
Prestazioni di lavoro straordinario del personale  della  Polizia  di
  Stato e dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno 
 
  1. Per la remunerazione del personale  della  Polizia  di  Stato  e
dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno   di   cui
all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981,  n.
121, in servizio nell'ambito delle articolazioni periferiche e  della
direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle  frontiere
del Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  direttamente  impegnato
nelle attivita' connesse all'emergenza, e in particolare nei  servizi
di polizia di  frontiera  e  presso  gli  uffici  immigrazione  delle
questure, e' riconosciuto, dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza,  il  compenso  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente rese eccedenti rispetto al monte ore previsto con  gli
ordinari stanziamenti  per  il  citato  personale,  entro  il  limite
massimo  complessivo  di  55.749  ore  eccendenti  per   il   periodo
emergenziale  in  rassegna,  di  cui  44.506  ore  per  il  personale
appartenente alla Polizia di Stato e  11.243  ore  per  il  personale
dell'amministrazione civile del  Ministero  dell'interno  di  cui  al
presente comma. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel
limite massimo complessivo di euro 1.100.012,24 per l'anno  2022,  si
provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie provenienti  dal
Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri di cui in  premessa,  le  quali  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai pertinenti  capitoli  di  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 giugno 2022 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Curcio