Art. 4 Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno 1. Per la remunerazione del personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio nell'ambito delle articolazioni periferiche e della direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, direttamente impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza, e in particolare nei servizi di polizia di frontiera e presso gli uffici immigrazione delle questure, e' riconosciuto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese eccedenti rispetto al monte ore previsto con gli ordinari stanziamenti per il citato personale, entro il limite massimo complessivo di 55.749 ore eccendenti per il periodo emergenziale in rassegna, di cui 44.506 ore per il personale appartenente alla Polizia di Stato e 11.243 ore per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al presente comma. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 1.100.012,24 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2022 Il Capo del dipartimento: Curcio