IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   299/2013   della
Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2568/1991, relativo alle  caratteristiche  dell'olio  di  oliva  e
degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; 
  Visto il regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  2007,  n.  13,   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee» - legge comunitaria 2006; 
  Visto il decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  16  maggio  2014,  n.  78  «Disposizioni
urgenti  per  favorire  il  rilancio  dell'occupazione   e   per   la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese»; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020,
n. 2484 riguardante «Attuazione delle disposizioni  di  cui  all'art.
8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44,  relativo  all'attuazione
del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della  Puglia»
ed in particolare l'art. 10 «interventi compensativi  in  favore  dei
frantoi oleari» che a causa della diffusione della Xylella fastidiosa
hanno ridotto o interrotto l'attivita' molitoria  delle  olive  nelle
campagne  2018-2019,  2019-2020  e  2020-2021,  in  conformita'  alle
disposizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» come «impresa unica»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  «Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»  e,  in  particolare,  l'art.  6  «Aiuti  nei   settori
agricoltura  e  pesca»,   l'art.   9   «Registrazione   degli   aiuti
individuali» e l'art. 14 «Verifiche relative agli aiuti de minimis»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 78  «Misure  in
favore del settore agricolo e della pesca»; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 luglio 2007, recante «Disposizioni attuative dell'art. 20
della legge 6 febbraio  2007,  n.  13  -  legge  comunitaria  2006  -
concernenti  le  comunicazioni  periodiche  all'Agea  in  materia  di
produzioni di olio di oliva e di  olive  da  tavola.  Adempimenti  da
parte dei frantoi oleari e  delle  imprese  di  trasformazione  delle
olive da tavola»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 10 novembre 2009, n. 8077 recante  «Disposizioni  nazionali
relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di  cui
al regolamento 182/2009/CE della Commissione del  6  marzo  2009  che
modifica il regolamento 1019/2002/CE della Commissione del 13  giugno
2002»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 recante «Disposizioni  nazionali
concernenti  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013,  recante  modifica  del
regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli
d'oliva e degli oli di  sansa  d'oliva  nonche'  ai  metodi  ad  essi
attinenti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  21   luglio   2015   «Dichiarazione   del   carattere   di
eccezionalita' per i  danni  causati  da  organismi  nocivi  (Xylella
fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2014 al
30 giugno 2015»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  23  novembre  2015   «Dichiarazione   dell'esistenza   del
carattere di eccezionalita' per i danni causati da  organismi  nocivi
(Xylella fastidiosa) nella Provincia di Brindisi»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  11  dicembre  2015   «Dichiarazione   del   carattere   di
eccezionalita' per i  danni  causati  da  organismi  nocivi  (Xylella
fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2015 al
30 agosto 2015»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 febbraio 2018,  recante  «Misure  di  emergenza  per  la
prevenzione, il controllo  e  l'eradicazione  di  Xylella  fastidiosa
(Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 10 agosto 2018 «Dichiarazione dell'esistenza del  carattere
di eccezionalita' dei danni  causati  da  organismi  nocivi  (Xylella
fastidiosa) nella Regione Puglia»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale e' stato  approvato
il «Piano di intervento  per  il  rilancio  del  settore  agricolo  e
agroalimentare nei territori colpiti da  Xylella»,  finalizzato  alla
realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del  settore
agricolo ed agroalimentare, in particolare della  filiera  olivicola,
nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 15 maggio 2020, n. 5314 «Disposizioni urgenti in materia di
interventi  compensativi  in  favore  dei  frantoi  oleari   disposti
dall'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 2484»  recante
modalita' per la concessione  di  contributi  a  favore  dei  frantoi
oleari  che  nelle  campagne  di  commercializzazione   2018-2019   e
2019-2020 hanno subito un decremento dell'attivita' molitoria a causa
dell'infezione di Xylella fastidiosa; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 novembre 2020, n. 9320328 di declaratoria del  carattere
di eccezionalita' dell'infestazione  di  Xylella  fastidiosa  dal  1°
gennaio al 31 dicembre 2018 nelle Province di Brindisi e Lecce che ha
provocato danni alle produzioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 novembre 2020, n. 9319862 di declaratoria del  carattere
di eccezionalita' dell'infestazione  di  Xylella  fastidiosa  dal  1°
gennaio al 31 dicembre 2019 nelle Province di Brindisi e Lecce che ha
provocato danni alle produzioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 10 maggio 2021, n. 214988 recante integrazione dei  decreti
di declaratoria di eccezionalita'  dei  danni  causati  da  organismi
nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2019; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 agosto 2021 inerente la dichiarazione  dell'esistenza  di
eccezionalita'  dei  danni  causati  da  organismi  nocivi   (Xylella
fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 1° aprile 2020, n. 3330,  con  il  quale  e'  istituito  il
comitato  di  sorveglianza,  ai  sensi  dell'art.  22   del   decreto
interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484; 
  Visto il regolamento di funzionamento del comitato di  sorveglianza
del  «Piano  straordinario  per  la  rigenerazione  olivicola   della
Puglia», approvato con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 1° luglio 2020, n. 2326; 
  Considerato che, in applicazione dell'art. 2 del citato  decreto  4
luglio 2007, i frantoi oleari  erano  tenuti  alla  comunicazione  in
forma elettronica, entro il 10 di ogni mese, dei quantitativi  totali
di olive molite ai fini della produzione  di  olio  di  oliva  (extra
vergine, olio di oliva vergine e lampante); 
  Considerato che il citato decreto 10  novembre  2009,  all'art.  7,
comma 1, ha stabilito che, ai  fini  dei  controlli,  i  frantoi,  le
imprese di condizionamento  e  i  commercianti  di  olio  sfuso  sono
obbligati  alla  tenuta  di  un  registro  per  ogni  stabilimento  e
deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi  di  olive
destinate alla produzione di olio, le produzioni, i  movimenti  e  le
lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva  e  dell'olio  di  oliva
vergine; 
  Considerato che il citato decreto 10  novembre  2009,  all'art.  7,
comma 3, ha previsto l'esenzione dall'obbligo di tenuta del  registro
per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato  sfuso  e/o
confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti
da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o
di terzi nonche' per gli oli assoggettati  al  sistema  di  controllo
delle DOP/IGP (art. 7, comma 2); 
  Considerato che l'art. 12 del citato decreto 23  dicembre  2013  ha
disposto il proseguimento delle comunicazioni mensili  all'Agea  sino
alla completa attivazione delle funzionalita'  del  registro  di  cui
all'art. 5 del decreto stesso; 
  Considerato che, in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE)  n.  299/2013,  la  circolare  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali n.  7524  del  20  dicembre
2013 ha istituito un «registro provvisorio» a partire dal 1°  gennaio
2014; 
  Considerato che gli operatori obbligati alla  tenuta  del  registro
telematico di cui all'art. 7 del  citato  decreto  10  novembre  2009
erano tenuti alla registrazione dei dati relativi agli oli  di  oliva
extra vergini  e  vergini  ma  potevano  scegliere,  ai  sensi  della
precitata   circolare,   di   effettuare   le   registrazioni   delle
movimentazioni degli oli a DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti  nel
«registro provvisorio»; 
  Preso atto che l'obbligo delle registrazioni  delle  operazioni  di
molitura per la produzione di oli extra vergine di oliva a DOP/IGP  e
di oli di oliva lampanti nel registro telematico e' stato  introdotto
per i frantoi oleari dal citato decreto  23  dicembre  2013,  solo  a
partire dalla campagna di commercializzazione 2015-2016; 
  Visto il parere favorevole dal comitato di  sorveglianza,  espresso
nella seduta del 14 dicembre 2021, alla riproposizione per  ulteriori
due annualita' dell'intervento  compensativo  a  favore  dei  frantoi
oleari che abbiano subito un decremento di produzione di olive  nelle
campagne di commercializzazione 2019-2020 e 2020-2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Interventi compensativi in favore 
                         dei frantoi oleari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto  interministeriale  6
marzo  2020,  n.  2484,  e'   autorizzata,   per   le   campagne   di
commercializzazione   2019-2020   e   2020-2021,   l'erogazione   del
contributo di cui all'art. 10, comma 1 del predetto decreto a  favore
dei frantoi oleari che abbiano subito un decremento di produzione  di
olive, rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013. 
  2. Le modalita' e le procedure per  le  attivita'  di  ricognizione
preventiva e per l'erogazione dell'aiuto sono definite dall'organismo
pagatore Agea, con proprie istruzioni operative, entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto per l'aiuto riferito alla
campagna di commercializzazione 2019-2020 ed  entro  il  31  dicembre
2022  per  l'aiuto  riferito  alla  campagna  di  commercializzazione
2020-2021.