Art. 3 Ricognizione preventiva 1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto per i beneficiari, e' disposta una ricognizione preventiva, a cura di Agea, dei dati e delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al sostegno. 2. Gli esiti della ricognizione preventiva sono comunicati ai soggetti interessati ed inclusi in un elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e su quello di Agea. 3. I dati e le informazioni risultanti dalla ricognizione preventiva possono essere integrati a cura dell'interessato, dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile. 4. Coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti per rientrare tra i soggetti interessati e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi dell'art. 1, comma 2. 5. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le proprie attivita' produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2017-2018, a seguito della concessione di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione ovvero qualora sia ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, puo' partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi dell'art. 1, comma 2.