Art. 3 
 
                       Ricognizione preventiva 
 
  1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto
per i beneficiari, e' disposta una ricognizione preventiva, a cura di
Agea, dei dati  e  delle  informazioni  in  possesso  della  pubblica
amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al
sostegno. 
  2. Gli esiti  della  ricognizione  preventiva  sono  comunicati  ai
soggetti interessati ed inclusi in  un  elenco  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e su quello di Agea. 
  3.  I  dati  e  le  informazioni  risultanti   dalla   ricognizione
preventiva possono essere integrati a cura  dell'interessato,  dietro
presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile. 
  4. Coloro che ritengono di essere in  possesso  dei  requisiti  per
rientrare tra i soggetti  interessati  e  non  risultano  nell'elenco
pubblicato,  possono  partecipare  alla  procedura  di   ricognizione
preventiva con le modalita' definite ai sensi dell'art. 1, comma 2. 
  5. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le  proprie
attivita' produttive in una  delle  campagne  successive  al  biennio
2012-2013 e sino alla campagna 2017-2018, a seguito della concessione
di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento
e alla ristrutturazione  ovvero  qualora  sia  ubicato  in  zona  non
infetta al momento  dell'impianto  delle  strutture  aziendali,  puo'
partecipare  alla  procedura  di  ricognizione  preventiva   con   le
modalita' definite ai sensi dell'art. 1, comma 2.