Art. 4 Nesso di causalita' 1. Il nesso di causalita' tra la riduzione o interruzione dell'attivita' molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa si verifica al determinarsi delle seguenti condizioni: a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata ai sensi dei decreti con cui viene dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento calamitoso conseguente all'infezione di Xylella fastidiosa per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, elencati nelle istruzioni operative Agea di cui all'art. 1, comma 2; b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come infetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 13 febbraio 2018; inoltre c) decremento delle quantita' di olive molite di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2019-2020 e 2020-2021, per l'aiuto riguardante la campagna di commercializzazione 2019-2020 e, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2020-2021 e 2021-2022, per l'aiuto riguardante la campagna di commercializzazione 2020-2021. 2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera a), il pagamento dell'aiuto e' subordinato al verificarsi della condizione di cui alla lettera c) per la maggior parte dei frantoi ubicati nel medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.