Art. 4 
 
                         Nesso di causalita' 
 
  1.  Il  nesso  di  causalita'  tra  la  riduzione  o   interruzione
dell'attivita' molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa  si
verifica al determinarsi delle seguenti condizioni: 
    a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata  ai
sensi dei decreti con cui viene dichiarata l'esistenza del  carattere
di eccezionalita' dell'evento calamitoso conseguente all'infezione di
Xylella fastidiosa per i danni causati  alle  produzioni  agricole  e
alle strutture  aziendali  nei  territori  agricoli  in  cui  possono
trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, elencati nelle  istruzioni
operative Agea di cui all'art. 1, comma 2; 
    b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come
infetta, ai sensi dell'art.  7,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
ministeriale 13 febbraio 2018; 
  inoltre 
    c) decremento delle quantita' di olive molite di cui al  comma  1
dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei
limiti del valore  medio  delle  produzioni  riferite  alle  campagne
2019-2020  e  2020-2021,  per  l'aiuto  riguardante  la  campagna  di
commercializzazione 2019-2020 e, nei limiti del  valore  medio  delle
produzioni riferite alle campagne 2020-2021 e 2021-2022, per  l'aiuto
riguardante la campagna di commercializzazione 2020-2021. 
  2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera  a),  il
pagamento dell'aiuto e' subordinato al verificarsi  della  condizione
di cui alla lettera c) per la maggior parte dei frantoi  ubicati  nel
medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.