IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, i commi da 17-bis a 17-quinquies dell'art. 1,  che
prevedono,  al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e  la   continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese; 
  Visti, in particolare, il comma 17-bis, del medesimo  art.  1,  che
istituisce, nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, un fondo per l'erogazione del predetto contributo, con una
dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che  costituisce
limite  di  spesa,  nonche'  i  commi   17-quater   e   17-quinquies,
concernenti, rispettivamente,  la  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione della misura e  l'efficacia  delle  disposizioni  dei
commi da 17-bis a 17-quater, che e' subordinata all'autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo  3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto, altresi', il comma 17-ter, che prevede che, con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  del
turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  dello  stesso  decreto-legge  n.  152  del  2021,   sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che, al fine di mitigare la crisi
economica  derivante  dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
istituisce una misura di aiuto a favore delle  imprese  operanti  nei
settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione  di
cerimonie  e  dell'HO.RE.CA.,  cui  sono   destinate   risorse   pari
complessivamente a 60 milioni di euro per il 2021; 
  Visto il comma 2, del citato art. 1-ter del decreto-legge n. 73 del
2021, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
definizione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  condizioni  di
applicazione del medesimo art. 1-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  30  dicembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  42
del 19 febbraio 2022, che, in attuazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 1-ter, comma 2, definisce i criteri e le modalita'  per
l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1  del  medesimo  art.
1-ter in favore delle imprese operanti  nei  settori  del  «wedding»,
dell'intrattenimento   e   dell'organizzazione   di    cerimonie    e
dell'HO.RE.CA.; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR),  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione alla misura
introdotta dall'art. 1, commi 17-bis e seguenti del decreto-legge  n.
152 del 2021; 
  Ritenuta l'opportunita' di definire la disciplina attuativa tenendo
conto delle iniziative adottate  nel  settore  della  ristorazione  e
provvedendo, in particolare, al coordinamento del presente intervento
con quello gia' previsto in attuazione delle norme precitate  di  cui
al decreto-legge n. 73 del  2021,  anche  al  fine  di  garantire  il
contenimento degli oneri amministrativi e documentali a carico  delle
imprese beneficiarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto 30 dicembre 2021»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2022,  che,  in  attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1-ter, comma 2, del  decreto-legge
n. 73 del 2021, definisce i criteri e le modalita'  per  l'erogazione
dei contributi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1-ter a  favore
delle    imprese    operanti    nei    settori     del     «wedding»,
dell'intrattenimento   e   dell'organizzazione   di    cerimonie    e
dell'HO.RE.CA.; 
    b) «Temporary  Framework»:  la  comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modifiche e integrazioni.