Art. 3 Risorse e modalita' di attuazione 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le risorse assegnate al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'art. 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 10 (dieci) milioni di euro per l'anno 2021, sono versate all'Agenzia delle entrate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per incrementare, con vincolo di destinazione alle imprese di cui all'art. 4, la dotazione prevista dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, oggetto del riparto operato della medesima Agenzia con le modalita' di cui al decreto 30 dicembre 2021.