Art. 3 
 
                  Risorse e modalita' di attuazione 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  1,  le  risorse  assegnate  al
fondo  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico dall'art. 1, comma 17-bis,  del  decreto-legge  n.
152 del 2021, pari a 10 (dieci) milioni di euro per l'anno 2021, sono
versate all'Agenzia delle  entrate  sulla  contabilita'  speciale  n.
1778, rubricata «Agenzia  delle  entrate -  fondi  di  bilancio»  per
incrementare,  con  vincolo  di  destinazione  alle  imprese  di  cui
all'art. 4, la dotazione  prevista  dall'art.  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge n. 73 del  2021,  oggetto  del  riparto  operato  della
medesima Agenzia con le modalita' di cui al decreto 30 dicembre 2021.