Art. 5 Agevolazione concedibile 1. Le risorse di cui all'art. 3 sono utilizzate per l'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle imprese individuate dall'art. 4, determinato con le modalita' previste al comma 2, che integra l'ammontare dell'aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30 dicembre 2021. Il predetto contributo e' riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini del comma 1, dopo aver ripartito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto 30 dicembre 2021, le risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, l'Agenzia delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva di cui all'art. 3 a favore delle imprese individuate dall'art. 4, sulla base di analoghe modalita'. In particolare: a) il 70 (settanta) per cento delle predette risorse e' ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all'art. 4; b) il 20 (venti) per cento delle medesime risorse e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese di cui all'art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila); c) il restante 10 (dieci) per cento e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra le imprese di cui all'art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila). 3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019. 4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.