Art. 5 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 3 sono utilizzate per l'erogazione di
un contributo aggiuntivo a favore delle imprese individuate dall'art.
4, determinato con le modalita' previste  al  comma  2,  che  integra
l'ammontare dell'aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30  dicembre
2021. Il predetto contributo  e'  riconosciuto  nel  medesimo  quadro
della disciplina europea in materia di aiuti di  Stato  di  cui  alla
Sezione 3.1  del  Temporary  Framework,  ovvero,  successivamente  al
periodo di  vigenza  dello  stesso,  ai  sensi  e  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Ai fini del comma 1, dopo aver ripartito,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 5 del decreto 30 dicembre 2021, le risorse di  cui
all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,  l'Agenzia
delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere  sulla  dotazione
aggiuntiva di cui all'art.  3  a  favore  delle  imprese  individuate
dall'art. 4, sulla base di analoghe modalita'. In particolare: 
    a)  il  70  (settanta)  per  cento  delle  predette  risorse   e'
ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all'art. 4; 
    b) il 20 (venti) per cento delle medesime risorse  e'  ripartito,
in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla  lettera  a),
tra tutte le imprese di cui all'art. 4 che  presentano  un  ammontare
dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila); 
    c) il  restante  10  (dieci)  per  cento  e'  ripartito,  in  via
aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere  a)  e  b),
tra le imprese di cui all'art. 4  che  presentano  un  ammontare  dei
ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila). 
  3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui
al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a)
e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta
2019. 
  4. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446.