Art. 6 Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo. Controlli e restituzione 1. Per l'attribuzione del contributo di cui al presente decreto si applicano le procedure di cui al decreto 30 dicembre 2021. A tal fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto e' adeguato al fine di tenere conto delle previsioni di cui al presente decreto, ferma restando la presentazione di un'unica istanza per l'accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente decreto. 2. Il contributo di cui all'art. 5 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso unitamente all'importo spettante ai sensi del decreto 30 dicembre 2021. 3. Le disposizioni in materia di controllo e restituzione del contributo sono definite ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 dicembre 2021.