Art. 6 
 
         Procedura di accesso e modalita' di erogazione del 
                contributo. Controlli e restituzione 
 
  1. Per l'attribuzione del contributo di cui al presente decreto  si
applicano le procedure di cui al decreto  30  dicembre  2021.  A  tal
fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di
cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto e' adeguato al fine  di
tenere conto delle previsioni  di  cui  al  presente  decreto,  ferma
restando la presentazione di  un'unica  istanza  per  l'accesso  alla
misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e  a  quella  prevista  dal
presente decreto. 
  2. Il contributo di cui  all'art.  5  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate mediante  accreditamento  diretto  sul  conto  corrente
bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza  di  accesso
unitamente all'importo spettante ai sensi  del  decreto  30  dicembre
2021. 
  3. Le disposizioni in  materia  di  controllo  e  restituzione  del
contributo sono definite ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 dicembre
2021.