IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia   edilizia»   (testo   A)   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al  comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,
sulle pertinenti unita' elementari  di  bilancio,  di  disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio»; 
  Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  che  al
comma 3 stabilisce  che  «Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto
capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  possono  essere
mantenute  in  bilancio,  quali  residui,   non   oltre   l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che  questa  non
avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate  in  vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»; 
  Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale,  con  riferimento  agli  anni
2019, 2020 e 2021, per le  spese  in  conto  capitale  i  termini  di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio; 
  Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n.  34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della  citata  legge  n.
205 del 2017,  con  il  quale  e'  stato  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo  finalizzato  all'erogazione  di  contributi  ai   comuni   per
l'integrazione  delle   risorse   necessarie   agli   interventi   di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi',  demandata
a un decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, la definizione dei  criteri  per  l'utilizzazione  e  per  la
ripartizione del fondo; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  art.  46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il  fondo  di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge,  n.  205  del  2017  e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,  n.
115; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili»   e   le
denominazioni  «Ministro  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili» e «Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2021  di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  ai  sensi  del  citato  art.  5   del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; 
  Visto il decreto Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 481 del 30 novembre  2021  di  riorganizzazione  degli
Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione  in  data
19 dicembre 2021 al n. 3089; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha
previsto che «Il Fondo di cui all'art. 1, comma 26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del  23  giugno  2020,  registrato  alla
Corte dei conti il 24  luglio  2020  n.  3150,  con  cui  sono  stati
definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del
fondo; 
  Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020; 
  Visto, in particolare, l'art.  3  (Criteri  di  ripartizione  delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5  prevede  «2.  La
ripartizione delle risorse assicura la  realizzazione  di  almeno  un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a  partire
dalla  maggiore  volumetria  dello  stesso,  fermo  restando   quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di  pari
cubatura, i comuni ne indicano  l'ordine  prioritario.  3.  Le  somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento  della  presentazione  della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle  domande  di  contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al  contributo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  e  del
presente decreto, con  indicazione  delle  relative  somme  assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".»; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  6  (Modalita'  di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi  del  quale  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile,  su
dedicata  sezione  del  proprio  sito  internet,   apposito   sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste  a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini  per  la  presentazione  delle   domande   e   gli   elementi
amministrativi e contabili da indicare»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 29 dicembre 2021, n. 537,  di  cui  sono  parte
integrante e sostanziale gli allegati elenchi A e B, registrato dalla
Corte dei conti il 21 gennaio 2022 n. 75, con cui sono stati  ammessi
a contributo n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per  un
importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo
di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Considerato che l'elenco A «interventi ammessi al contributo di cui
alla legge n. 205/2017,  art.  1,  comma  26  -  Fondo  demolizioni»,
allegato al  predetto  decreto  n.  537  del  2021,  per  un  importo
complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse di  cui
all'art. 1, comma 26, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
rimasto invariato; 
  Visto, in particolare, l'elenco B «interventi ammessi al contributo
di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 -  Fondo  demolizioni
con  riserva  di  integrazione  documentale»,  allegato  al  predetto
decreto n. 537 del 2021, per un  importo  complessivo  pari  ad  euro
1.154.267,74, a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,  comma  26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il verbale di istruttoria del responsabile del  procedimento,
prot. n. 3171 del 24 marzo 2022, nel quale  si  riferisce  in  merito
all'istruttoria  delle  integrazioni  relative  agli  interventi   di
demolizione di cui al citato elenco B, allegato al decreto n. 537 del
2021; 
  Ritenuto di accogliere la  proposta  di  «Elenco  degli  interventi
ammessi a seguito di integrazione documentale» di cui al  verbale  di
istruttoria prot. n. 3171 del 24 marzo 2022, riguardante l'ammissione
al contributo di n. 42 interventi in n. 13 comuni e n. 7 regioni, per
un  importo  complessivo  dei  contributi  ammessi   pari   ad   euro
693.353,74, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma  26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Ritenuto  necessario  modificare  il  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  29  dicembre  2021,  n.
537,  sostituendo  il  relativo  elenco  B  «interventi  ammessi   al
contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma  26  -  Fondo
demolizioni con riserva di integrazione  documentale»  con  il  nuovo
elenco B «interventi di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  537/2021
ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26
- Fondo demolizioni a seguito di integrazione documentale», contenuto
nel verbale di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n.
3171 del 24 marzo 2022; 
  Vista la relazione illustrativa del presente decreto; 
  Considerato che il presente decreto non comporta ulteriori oneri di
spesa rispetto al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili 28 dicembre 2021, n. 537; 
  Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art.  3,  comma  5,
del decreto interministeriale n. 254 del  23  giugno  2020,  l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere  abusive  e  le  relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco B «interventi ammessi al contributo di cui alla  legge  n.
205/2017, art. 1,  comma  26  -  Fondo  demolizioni  con  riserva  di
integrazione documentale», allegato al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  29  dicembre  2021,  n.
537,  per  un  importo  complessivo  dei  contributi  pari  ad   euro
1.154.267,74, e' sostituito  dall'elenco  B  «interventi  di  cui  al
decreto ministeriale n. 537/2021 ammessi al contributo  di  cui  alla
legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni a seguito  di
integrazione documentale», allegato al presente decreto per  formarne
parte integrante e sostanziale, di importo complessivo dei contributi
pari ad euro 693.353,74.