IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  e,
in particolare, l'art. 1, comma 7; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2022  recante  nomina  del  dott.  Angelo   Ferrari   quale
Commissario straordinario alla peste suina africana; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del'11  gennaio
2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del  1°  giugno  2022  e
successive modificazioni ed integrazioni,  concernenti  l'istituzione
delle zone infette a seguito di  conferme  di  casi  di  peste  suina
africana nei selvatici»  ai  sensi  dell'art.  63,  paragrafo  1  del
regolamento delegato (UE)  2020/687  e  il  dispositivo  dirigenziale
DGSAF prot. n. 14940 del 17 giugno 2022 concernente l'istituzione  di
una zona di protezione e di una zona di  sorveglianza  a  seguito  di
conferma della positivita' di suini in allevamento ai sensi dell'art.
21, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  di  intesa  con  il
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  del  13
gennaio 2022  concernente  misure  urgenti  per  il  controllo  della
diffusione della peste suina africana a seguito della conferma  della
presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n.  10  del  14  gennaio  2022),  le  cui
disposizioni restano in vigore sino al  12  luglio  2022  nella  zona
infetta di cui al dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11
gennaio 2022; 
  Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla  peste  suina
africana n. 1, n. 2 e n. 3 del 2022 concernenti misure di controllo e
prevenzione della peste suina africana; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2022/920  della  Commissione
del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza  contro  la
peste suina  africana  in  Italia,  che  stabilisce  che  l'autorita'
competente istituisca la zona infetta, comprendente  almeno  le  aree
elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda
ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli
articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche  le
misure speciali di  controllo  relative  alla  peste  suina  africana
applicabili  nelle  zone  soggette  a  restrizione  II  di   cui   al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste
suina africana come una malattia di categoria A che,  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della  Commissione
del 7 aprile 2021 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina  africana,
ed in particolare l'allegato 1, nel  quale  sono  elencati  comuni  e
territori classificati come zone  soggette  a  restrizione  parte  I,
parte II e parte III, ivi inclusi  quelli  individuati  in  Italia  a
seguito delle conferme della presenza del virus PSA; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.  117
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare, il  comma  7  che,  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la peste
suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea
per  l'approvazione  ai  sensi  dell'art.  33  del  regolamento  (UE)
2016/429 e successivi  regolamenti  derivati,  ed  il  Manuale  delle
emergenze da peste suina africana in popolazioni di  suini  selvatici
del 21 aprile 2021; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African Swine Fever for the EU»; 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Tenuto conto degli esiti e delle  raccomandazioni  formulate  dagli
esperti  dell'EUVET  team  durante  la  riunione  conclusiva   del'11
febbraio 2022  al  termine  della  missione  svoltasi  nelle  Regioni
Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; 
  Visti  i  resoconti  delle  riunioni  del  Gruppo  operativo  degli
esperti, istituito con decreto del direttore generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari del  Ministero  della  salute  (nota
DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del DPR n.  44  del  28  marzo
2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; 
  Tenuto conto che la peste  suina  africana  puo'  avere  gravissime
ripercussioni sulla salute della popolazione  animale  interessata  e
sulla redditivita' del settore  zootecnico  suinicolo,  incidendo  in
modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo  a  causa
di  perdite  sia  dirette  che  indirette   con   possibili   pesanti
ripercussioni economiche in relazione al blocco delle  movimentazioni
delle  partite  di  suini  vivi  e  dei  relativi  prodotti  derivati
all'interno dell'Unione e nell'export; 
  Considerato  che  e'  opportuno  rendere  coerenti  le  misure   di
eradicazione, controllo e prevenzione della  malattia  da  applicarsi
nelle  zone  infette,  nelle  zone  di  restrizione  e   nelle   zone
confinanti,  istituite  sul  territorio  nazionale   ai   sensi   del
regolamento delegato (UE) 2020/687 e del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni  -  allegato
I, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica; 
  Ritenuto inoltre necessario prevedere che le  autorita'  competenti
regionali e locali i cui territori rientrano  nelle  zone  infette  o
zone di restrizione parte II e nelle  zone  confinanti  con  le  zone
infette o zone di restrizione parte I, possano procedere a modulare e
dettagliare le misure previste e ad individuare i soggetti  attuatori
delle stesse; 
  Ritenuto necessario fornire talune indicazioni per l'adozione delle
misure di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/429 come  attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di conferma  di  peste
suina africana nei suini detenuti; 
  Considerato infine necessario rimodulare e rafforzare le misure  di
prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia; 
  Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Umbria  e   Marche
(IZSUM) e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente  ordinanza  definisce  le  misure  di  eradicazione,
controllo e  prevenzione  che  devono  essere  applicate  nelle  zone
istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687  e  al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed
integrazioni di seguito riportate: 
    a) nelle zone infette  e  nelle  zone  di  restrizione  parte  II
correlate a casi di PSA nel selvatico; 
    b) in caso di sospetto e conferma di  PSA  in  suini  detenuti  e
nelle  relative  zone  di  protezione  e  sorveglianza  e   zone   di
restrizione parte III; 
    c) nelle zone confinanti con le zone di cui alle lettere a) e b),
o zone di restrizione parte I;