IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla peste suina africana; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del 1° giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici» ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 14940 del 17 giugno 2022 concernente l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a seguito di conferma della positivita' di suini in allevamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022), le cui disposizioni restano in vigore sino al 12 luglio 2022 nella zona infetta di cui al dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022; Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1, n. 2 e n. 3 del 2022 concernenti misure di controllo e prevenzione della peste suina africana; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorita' competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, ed in particolare l'allegato 1, nel quale sono elencati comuni e territori classificati come zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III, ivi inclusi quelli individuati in Italia a seguito delle conferme della presenza del virus PSA; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la peste suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva del'11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti, istituito con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del DPR n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravissime ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili pesanti ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export; Considerato che e' opportuno rendere coerenti le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della malattia da applicarsi nelle zone infette, nelle zone di restrizione e nelle zone confinanti, istituite sul territorio nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni - allegato I, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica; Ritenuto inoltre necessario prevedere che le autorita' competenti regionali e locali i cui territori rientrano nelle zone infette o zone di restrizione parte II e nelle zone confinanti con le zone infette o zone di restrizione parte I, possano procedere a modulare e dettagliare le misure previste e ad individuare i soggetti attuatori delle stesse; Ritenuto necessario fornire talune indicazioni per l'adozione delle misure di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti; Considerato infine necessario rimodulare e rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; Dispone: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni di seguito riportate: a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico; b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III; c) nelle zone confinanti con le zone di cui alle lettere a) e b), o zone di restrizione parte I;