Art. 10 Provvedimenti regionali 1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse. 2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanita' animale i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanate esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Gruppo operativo degli esperti e sentita l'Unita' centrale di crisi.