Art. 10 
 
                       Provvedimenti regionali 
 
  1. Fermi restando gli  obiettivi  e  le  finalita'  della  presente
ordinanza e nel rispetto  della  normativa  europea  e  nazionale  di
riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  i
cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli  articoli
3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia  ai
sensi  dell'art.  6  della  presente   ordinanza,   possono   emanare
provvedimenti regionali per individuare  modalita'  e  procedure  per
l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza in  funzione
della specifica  natura  dei  territori  coinvolti  e  della  propria
organizzazione amministrativa ed  individuare  i  soggetti  attuatori
delle stesse. 
  2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della  malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale i provvedimenti di cui
al comma 1 possono essere emanate esclusivamente previa  acquisizione
del parere positivo del Gruppo  operativo  degli  esperti  e  sentita
l'Unita' centrale di crisi.