Art. 12 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 1,  2
e 3 del 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza non si  applicano  alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7 aprile
2022, n. 29. 
  3.  La  presente  ordinanza  si  applica  a  far  data  dalla   sua
emanazione, e' immediatamente comunicata alla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e  alle  singole  regioni  interessate  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6  del  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,
convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29 e sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2022 
 
                                Il Commissario straordinario: Ferrari