Art. 12 Abrogazioni e disposizioni finali 1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 1, 2 e 3 del 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana. 2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29. 3. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2022 Il Commissario straordinario: Ferrari