Art. 2 
 
                      Obblighi di segnalazione 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'  art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022,  n.  29  chiunque  rinvenga  esemplari  di
cinghiali  morti  o  moribondi  deve  segnalarlo  immediatamente   al
servizio veterinario della ASL  territorialmente  competente  e  deve
astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale salvo  diversa
indicazione del servizio veterinario stesso. 
  2.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
individuano  e  divulgano  modalita'  semplificate   per   facilitare
l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1 le regioni e
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano  sul   proprio
territorio una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione
al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso
il fattore umano.