Art. 3 Misure di controllo nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizione parte II 1. Nella zona infetta istituita in conformita' agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nella zona di restrizione parte II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorita' competenti delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nella zona infetta. I segnali devono essere posti su ogni strada all'ingresso della zona infetta, intorno ai centri abitati, paesi, citta' e all'inizio di ogni carrabile che conduca all'interno della zona infetta. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti, i comportamenti corretti da adottare; ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorita' alle zone piu' esterne della zona infetta e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 9 commi 5 e 6 della presente ordinanza; iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; iv. adozione di una procedura di gestione, campionamento, e smaltimento di tutte le carcasse di cui al punto iii nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformita' a quanto previsto nel manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate, e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusa la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento e' demandata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; v. allestimento di dispositivi di cattura, ove necessario e sulla base delle valutazioni e indicazioni fornite dal Gruppo operativo degli esperti per la PSA. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; vi. previa valutazione del Gruppo operativo degli esperti, costruzione di una barriera fisica o rafforzamento delle barriere fisiche eventualmente gia' presenti nella zona infetta, o comunque nei punti di passaggio naturali o artificiali al fine di creare una delimitazione dell'area di circolazione attiva; vii. eventuale costruzione di una seconda barriera artificiale, finalizzata alla delimitazione di una zona cuscinetto (detta anche «zona bianca», interna alla zona infetta), sulla base dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico, con particolare riguardo alle zone ad alta vocazione suinicola. La eventuale proposta di tale barriera viene presentata all'Unita' centrale di crisi (UCC) previa valutazione da parte del Gruppo operativo degli esperti; viii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente ordinanza, sono vietate l'attivita' venatoria di qualsiasi tipologia e le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, quali la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attivita' che rappresentano un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attivita' connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonche' alla salute e cura delle piante, comprese le attivita' agricole e selvicolturali; ix. l'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione al cinghiale, salvo diversa indicazione del Gruppo operativo degli esperti, e' subordinata all'installazione delle barriere di cui ai punti vi e vii, ed al rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, fermo restando l'obbligo di procedere alla distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti; x. a seguito di richiesta motivata e documentata, la regione o provincia autonoma interessata, nelle more della definizione del piano di eradicazione della PSA, puo' autorizzare in deroga lo svolgimento di attivita' all'aperto previo parere favorevole del Gruppo operativo degli esperti reso anche sulla base della valutazione delle procedure di biosicurezza proposte dal richiedente; xi. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento incluso il foraggiamento attrattivo; xii. adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo, sia rifiuti sia alimenti somministrati dai cittadini; xiii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta; xiv. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e' consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potra' essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente; xv. informazione ai Centri di recupero animali selvatici (CRAS), in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta', dell'obbligo di contattare immediatamente i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti. I suini selvatici con sintomi riferibili alla PSA non devono essere introdotti nei CRAS, ma abbattuti, testati e le relative carcasse smaltite; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti con l'eventuale supporto delle Forze dell'ordine; ii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data di emanazione della presente ordinanza; iii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente programma altresi' la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza; iv. in deroga a quanto previsto ai punti ii e iii, la regione o la provincia autonoma competente, valutata la situazione epidemiologica e sentito il Gruppo operativo degli esperti, puo' consentire il proseguimento dell'attivita' degli allevamenti commerciali previa verifica dell'adozione di misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it; v. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; vi. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; vii. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429; viii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; ix. divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. x. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. xi. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; xii. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da ix a xii, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di non concedere una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.