Art. 3 
 
Misure di controllo nella  zona  infetta  e  nella  zona  soggetta  a
                        restrizione parte II 
 
  1. Nella zona infetta istituita in  conformita'  agli  articoli  63
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687  e  nella
zona di restrizione parte II di cui all'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed  integrazioni,
le autorita' competenti delle regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano
quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. affissione di apposita  segnaletica  di  avviso  di  accesso
nella zona infetta. I segnali devono  essere  posti  su  ogni  strada
all'ingresso della zona infetta, intorno ai  centri  abitati,  paesi,
citta' e all'inizio di ogni carrabile che conduca  all'interno  della
zona infetta. I segnali devono essere di dimensioni e colori  idonei,
costruiti o rivestiti con  materiale  resistente  alle  intemperie  e
riportanti  almeno  le  informazioni  principali  sulla  malattia,  i
divieti, i comportamenti corretti da adottare; 
      ii. ricerca attiva delle carcasse  di  suini  selvatici,  dando
priorita'  alle  zone  piu'  esterne  della  zona   infetta   e,   in
particolare,  dove  non  sono  ancora  state   riscontrare   carcasse
positive. Considerata l'orografia di  alcuni  territori,  la  ricerca
puo' essere svolta in modo  mirato,  prediligendo  le  aree  ad  alta
densita' di  suini  selvatici,  i  corsi  d'acqua  e  i  fondo-valle,
avvalendosi di personale appositamente  dedicato  e  coinvolgendo  il
piu' possibile associazioni venatorie e di  volontariato  attive  sul
territorio.  L'attivita'  deve  essere  programmata  e  coordinata  a
livello   regionale,   razionalizzata   sulla   base   degli   ultimi
ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le  modalita'
indicate nell'art. 9 commi 5 e 6 della presente ordinanza; 
      iii. tutti i  suini  selvatici  rinvenuti  morti  o  moribondi,
catturati e abbattuti devono essere testati per  PSA  e  le  carcasse
inviate alla distruzione nel rigoroso  rispetto  delle  procedure  di
biosicurezza; 
      iv. adozione di una procedura  di  gestione,  campionamento,  e
smaltimento di tutte le carcasse di cui al  punto  iii  nel  rispetto
delle misure di biosicurezza, in conformita' a  quanto  previsto  nel
manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni  di
suini selvatici. Le carcasse devono essere rimosse e  convogliate  in
un punto di raccolta adeguato nel quale  vengono  campionate,  e,  se
necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro
luogo idoneo, in attesa di  essere  smaltite  in  impianti  preposti.
Qualora le carcasse si trovino in luoghi  difficilmente  accessibili,
si procede al prelievo direttamente sul campo,  adottando  le  idonee
misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusa la  messa  in
sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione  della
malattia. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli
impianti di smaltimento e' demandata alle regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano; 
      v. allestimento di dispositivi di  cattura,  ove  necessario  e
sulla  base  delle  valutazioni  e  indicazioni  fornite  dal  Gruppo
operativo degli esperti per la PSA. Le procedure  per  la  cattura  e
l'abbattimento degli animali devono essere  documentate  e  applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti; 
      vi. previa valutazione  del  Gruppo  operativo  degli  esperti,
costruzione di una barriera fisica  o  rafforzamento  delle  barriere
fisiche eventualmente gia' presenti nella zona  infetta,  o  comunque
nei punti di passaggio naturali o artificiali al fine di  creare  una
delimitazione dell'area di circolazione attiva; 
      vii. eventuale costruzione di una seconda barriera artificiale,
finalizzata alla delimitazione di una zona  cuscinetto  (detta  anche
«zona bianca», interna alla zona infetta), sulla base  dell'orografia
del territorio, delle dinamiche  di  diffusione  della  malattia  nel
selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico,  con
particolare riguardo  alle  zone  ad  alta  vocazione  suinicola.  La
eventuale proposta  di  tale  barriera  viene  presentata  all'Unita'
centrale di crisi  (UCC)  previa  valutazione  da  parte  del  Gruppo
operativo degli esperti; 
      viii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 10  della  presente
ordinanza, sono vietate l'attivita' venatoria di qualsiasi  tipologia
e le attivita' all'aperto svolte  nelle  aree  agricole  e  naturali,
quali la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il
mountain biking e le altre attivita' che rappresentano un rischio per
la diffusione della malattia. Sono escluse le attivita' connesse alla
salute, alla cura degli animali detenuti  e  selvatici  nonche'  alla
salute  e  cura  delle  piante,  comprese  le  attivita'  agricole  e
selvicolturali; 
      ix. l'autorizzazione in deroga  alla  caccia  di  selezione  al
cinghiale, salvo  diversa  indicazione  del  Gruppo  operativo  degli
esperti, e' subordinata all'installazione delle barriere  di  cui  ai
punti vi e vii, ed al rispetto delle misure di  biosicurezza  di  cui
all'allegato 1 alla presente ordinanza, fermo restando  l'obbligo  di
procedere  alla  distruzione  delle  carcasse  dei  suini   selvatici
abbattuti; 
      x. a seguito di richiesta motivata e documentata, la regione  o
provincia autonoma interessata,  nelle  more  della  definizione  del
piano di eradicazione  della  PSA,  puo'  autorizzare  in  deroga  lo
svolgimento di attivita'  all'aperto  previo  parere  favorevole  del
Gruppo  operativo  degli  esperti  reso  anche   sulla   base   della
valutazione delle procedure di biosicurezza proposte dal richiedente; 
      xi. verifica del rispetto  del  divieto  di  foraggiamento  dei
suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e'  previsto  l'utilizzo
delle esche finalizzato alle attivita' di  depopolamento  incluso  il
foraggiamento attrattivo; 
      xii.   adozione   di   misure    necessarie    a    scoraggiare
l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle  fonti
di cibo, sia rifiuti sia alimenti somministrati dai cittadini; 
      xiii. divieto di movimentazione al di fuori della zona  infetta
di carne, prodotti a base di carne,  trofei  e  ogni  altro  prodotto
ottenuto da suini selvatici cacciati in zona infetta; 
      xiv. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona  infetta  e'
consentito a condizione che sia assicurata  la  tracciabilita'  degli
stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con
suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati,  mediante
inoltro  con  procedura  canalizzata,  all'utilizzo  in  aziende  che
allevano animali diversi dai suini e nelle quali non  siano  presenti
suini. Un eventuale  utilizzo  in  aziende  suinicole  potra'  essere
consentito previo stoccaggio per un periodo di  almeno trenta  giorni
per il fieno e  novanta  giorni  per  la  paglia  in  siti  dove  sia
garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione  di  altro
trattamento equivalente; 
      xv.  informazione  ai  Centri  di  recupero  animali  selvatici
(CRAS), in caso di segnalazione di suini  selvatici  in  difficolta',
dell'obbligo di contattare immediatamente i servizi veterinari  delle
ASL  territorialmente  competenti.  I  suini  selvatici  con  sintomi
riferibili alla  PSA  non  devono  essere  introdotti  nei  CRAS,  ma
abbattuti, testati e le relative carcasse smaltite; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione,  l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o  suini  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti
con l'eventuale supporto delle Forze dell'ordine; 
      ii.  il  servizio  veterinario   della   ASL   territorialmente
competente programma la macellazione  immediata  dei  suini  detenuti
all'interno di allevamenti  familiari,  commerciali  della  tipologia
semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali  o  loro
meticci  destinati  alla  produzione  di  alimenti,  e   divieto   di
ripopolamento per sei mesi dalla data di  emanazione  della  presente
ordinanza; 
      iii.  il  servizio  veterinario  della   ASL   territorialmente
competente programma altresi' la macellazione  tempestiva  dei  suini
presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL
verifica il rispetto del divieto di riproduzione e  di  ripopolamento
per sei mesi dalla data della presente ordinanza; 
      iv. in deroga a quanto previsto ai punti ii e iii, la regione o
la   provincia   autonoma   competente,   valutata   la    situazione
epidemiologica e sentito il  Gruppo  operativo  degli  esperti,  puo'
consentire  il   proseguimento   dell'attivita'   degli   allevamenti
commerciali previa verifica dell'adozione di misure  di  biosicurezza
rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione  (UE)
2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli  di
biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel
sistema Classyfarm.it; 
      v.  il  servizio   veterinario   della   ASL   territorialmente
competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla
produzione di alimenti verifica il rispetto di  quanto  previsto  dal
dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 
      vi.  il  servizio  veterinario   della   ASL   territorialmente
competente esegue il controllo virologico di tutti i  suini  morti  e
dei casi sospetti come  definiti  dall'  art.  9,  paragrafo  1,  del
regolamento delegato (UE) 2020/689; 
      vii. qualora non sia possibile attuare  le  misure  di  cui  ai
precedenti punti ii e iii, le regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61  e  70  del
regolamento (UE) 2016/429; 
      viii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici  sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore  dovra'
darne  comunicazione  al  veterinario  libero   professionista,   che
valutera' con il  servizio  veterinario  della  ASL  territorialmente
competente la necessita'  di  effettuare  prima  del  trattamento  il
prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; 
      ix. divieto di movimentazione di suini detenuti da e  verso  la
zona infetta ai sensi dell'art. 9  paragrafo  1  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. 
      x. divieto di movimentazione di partite di materiale  germinale
ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al  di  fuori  di  tale
zona ai  sensi  dell'art.  10  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. 
      xi. divieto di movimentazione di partite  di  sottoprodotti  di
origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta  al  di
fuori  di  tale  zona  ai  sensi  dell'art.  11  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      xii. divieto di movimentazione di partite di  carni  fresche  e
prodotti a base di carne,  compresi  i  budelli,  ottenuti  da  suini
detenuti nella zona infetta  al  di  fuori  di  tale  zona  ai  sensi
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da  ix
a  xii,  le  regioni  e  Province  autonome  di  Trento   e   Bolzano
territorialmente competenti, su  richiesta,  possono  autorizzare  le
movimentazioni secondo le condizioni generali e  specifiche  previste
dal  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/605   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Il Commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi
(UCC), sulla base della valutazione della situazione  epidemiologica,
puo'  individuare  condizioni  ulteriori  per  la  concessione  delle
deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessita' di  non  concedere
una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.