Art. 4 
 
Misure di controllo nei comuni della  zona  confinante  con  la  zona
         infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I 
 
  1.  Nella  zona  confinante  con  la  zona  infetta  istituita  con
dispositivo  direttoriale  della  direzione  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari del Ministero della  salute  o  zona
soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del  regolamento
di  esecuzione  (UE)   2021/605   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, in conformita' alle  disposizioni  previste  per  detta
zona dal medesimo regolamento, le autorita'  competenti  regionali  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano e  le  aziende  sanitarie
locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i.  rafforzamento  della  sorveglianza  passiva  attraverso  la
ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici  che  deve  avvenire
almeno con cadenza bisettimanale. L'attivita' deve essere programmata
e coordinata a livello regionale,  razionalizzata  sulla  base  degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive  e  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 9 commi 5 e 6 della presente  ordinanza.
Se necessario, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano
si avvalgono anche delle associazioni venatorie e di  volontariato  e
di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate; 
      ii. regolamentazione dell'attivita' venatoria  e  di  controllo
verso la specie cinghiale, che puo' essere  svolta  nel  rispetto  di
specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente
ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito  il
parere del Gruppo operativo degli esperti. I  capi  cacciati  possono
essere destinati  all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della
stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi  ai  test  di
laboratorio per ricerca del virus PSA; 
      iii. utilizzo  di  trappole  quale  mezzo  di  riduzione  della
popolazione di  suini  selvatici.  Le  procedure  per  la  cattura  e
l'abbattimento degli animali devono essere  documentate  e  applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse  degli
animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere  destinate
all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della  stessa  zona  di
restrizione e solo se risultate negative ai test di  laboratorio  per
ricerca del virus PSA; 
      iv.  le  regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
territorialmente competenti, su richiesta,  possono  autorizzare,  la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla
commercializzazione per il  consumo  umano,  direttamente  verso  uno
stabilimento di trasformazione, fuori dalla zona di restrizione parte
I  o  all'interno  di  questa,  per  essere  sottoposti  ad  uno  dei
trattamenti di riduzione dei  rischi  di  cui  all'allegato  VII  del
regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di  esito  negativo  al
test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali
e specifiche previste del  regolamento  (UE)  2021/605  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      v. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento di  suini
selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto  l'utilizzo  delle
esche ai fini di depopolamento; 
      vi.  divieto  di  movimentazione  se   non   finalizzata   alla
macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti
i territori di cui al presente articolo; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o  suini  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono il servizio veterinario della ASL e le  forze  dell'ordine
territorialmente competenti; 
      ii. esecuzione  puntuale  del  controllo  virologico  dei  casi
sospetti  come  definiti  dall'  art.  9,  paragrafo  1,  regolamento
delegato (UE) 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e
delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il
sabato e la domenica; 
      iii. qualora si rendano necessari trattamenti  terapeutici  sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
il servizio veterinario territorialmente competente la necessita'  di
effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per  escludere
la presenza del virus PSA; 
      iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari
destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento fino
alla revoca della pertinente zona infetta; 
      v. in deroga  a  quanto  previsto  al  punto  iv,  la  regione,
valutata la situazione epidemiologica e sentito il  Gruppo  operativo
degli esperti, puo' consentire  il  proseguimento  dell'attivita'  di
allevamento familiare nelle aree riconosciute a minor rischio; 
      vi.  il  servizio  veterinario   della   ASL   territorialmente
competente  provvede  alla  verifica  delle  misure  di  biosicurezza
rafforzate negli stabilimenti cosi' come  previsto  dall'allegato  II
del  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/605   e   successive
modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza esistenti
negli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado»,
attraverso la compilazione delle  apposite  check  list  nel  sistema
Classyfarm.it. In caso di riscontro  di  non  conformita'  i  servizi
veterinari territorialmente competenti,  fatta  salva  l'adozione  di
specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita'  e  tempi
per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non  adempie
alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei  suini  detenuti
ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle
more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui
vengono  stabiliti  i  parametri  tecnici  di  biosicurezza  per  gli
allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza  sono  quelli
elencati nell'allegato 3 del Piano nazionale  di  sorveglianza  della
peste suina africana per il 2022; 
      vii. laddove i servizi veterinari  della  ASL  territorialmente
competenti  verifichino  l'assenza  di  strutture  che  garantiscono,
l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i  suini
detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali
detenuti, sono trasferiti e trattenuti  all'interno  di  un  edificio
dello stabilimento. Qualora cio' non sia realizzabile  o  qualora  il
loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione  ed  al
divieto  di  ripopolamento  fino  alla  risoluzione   delle   carenze
riscontrate; 
      viii. rafforzamento della vigilanza  sulle  movimentazioni  dei
suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del  modello  4  da
parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente; 
      ix. i movimenti di partite di suini al di fuori  dei  territori
di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale,
sono consentiti  in  vincolo  e  previa  autorizzazione  dei  servizi
veterinari delle ASL territorialmente competenti  sugli  stabilimenti
di partenza e  di  destinazione,  ove  diverse,  subordinata  ad  una
valutazione del rischio favorevole  ed  al  rispetto  delle  seguenti
condizioni: 
        1)  lo  stabilimento  di  partenza  rispetta  le  misure   di
biosicurezza rafforzate di cui all'allegato  II  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni  ed  integrazioni
oltre che i requisiti minimi elencati nell'allegato 3  del  Piano  di
sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2022; 
        2)   prenotifica   al   servizio   veterinario   della    ASL
territorialmente competente  sullo  stabilimento  di  destinazione  e
verifica della disponibilita' alla ricezione della partita; 
        3)  esame  clinico  effettuato  dal   veterinario   ufficiale
nelle ventiquattro  ore  precedenti  la  movimentazione   sui   suini
detenuti nello  stabilimento,  compresi  quelli  destinati  a  essere
spostati effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente  manuale
delle emergenze da peste suina africana e  peste  suina  classica  in
popolazioni di suini domestici; 
        4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i
mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento  delegato  (UE)
2020/687; 
      x.  il  servizio   veterinario   della   ASL   territorialmente
competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla
produzione di alimenti verifica il rispetto di  quanto  previsto  dal
dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 
  2.  Fatte  salve  le  misure  di  cui  all'art.  6  della  presente
ordinanza, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in  cui
insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei
territori di  propria  competenza  non  interessati  dalla  malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui
al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi e  vii.  Ulteriori
eventuali  misure  possono  essere  adottate   previo   coordinamento
nell'ambito dell'Unita' centrale di  crisi,  al  fine  di  garantirne
un'uniforme e immediata adozione.