Art. 4 Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I 1. Nella zona confinante con la zona infetta istituita con dispositivo direttoriale della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute o zona soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. rafforzamento della sorveglianza passiva attraverso la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici che deve avvenire almeno con cadenza bisettimanale. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 9 commi 5 e 6 della presente ordinanza. Se necessario, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si avvalgono anche delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate; ii. regolamentazione dell'attivita' venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti. I capi cacciati possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA; iv. le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, fuori dalla zona di restrizione parte I o all'interno di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; v. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento; vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono il servizio veterinario della ASL e le forze dell'ordine territorialmente competenti; ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con il servizio veterinario territorialmente competente la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento fino alla revoca della pertinente zona infetta; v. in deroga a quanto previsto al punto iv, la regione, valutata la situazione epidemiologica e sentito il Gruppo operativo degli esperti, puo' consentire il proseguimento dell'attivita' di allevamento familiare nelle aree riconosciute a minor rischio; vi. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti cosi' come previsto dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'allegato 3 del Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana per il 2022; vii. laddove i servizi veterinari della ASL territorialmente competenti verifichino l'assenza di strutture che garantiscono, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dello stabilimento. Qualora cio' non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate; viii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del modello 4 da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente; ix. i movimenti di partite di suini al di fuori dei territori di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, ove diverse, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che i requisiti minimi elencati nell'allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2022; 2) prenotifica al servizio veterinario della ASL territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilita' alla ricezione della partita; 3) esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente manuale delle emergenze da peste suina africana e peste suina classica in popolazioni di suini domestici; 4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687; x. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 2. Fatte salve le misure di cui all'art. 6 della presente ordinanza, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi e vii. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.