Art. 5 Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti 1. Il servizio veterinario della ASL territorialmente competente adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. 2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2020/687, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, al fine di prevenire la diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati a disposizione, possono autorizzare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del comma 1. 3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformita' alle disposizioni ed ai divieti previsti per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni.