Art. 5 
 
      Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti 
 
  1. Il servizio veterinario della  ASL  territorialmente  competente
adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste  dal
regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso  di  sospetto  e  conferma
della presenza della malattia all'interno  di  uno  stabilimento  ivi
compresa l'istituzione  di  zone  soggette  a  restrizione  (zona  di
protezione e zona di  sorveglianza),  e  vigila  sul  rispetto  degli
obblighi previsti da parte degli operatori. 
  2.  A  seguito  di  conferma  della  malattia  all'interno  di  uno
stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma  2
del  regolamento  delegato  (UE)  2020/687,  le  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, al fine  di
prevenire la diffusione della malattia,  in  base  alle  informazioni
epidemiologiche o ad altri dati a disposizione,  possono  autorizzare
l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti  negli
stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione  istituite  ai
sensi del comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  nei  commi  1  e  2  del  presente
articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta  a  restrizione
parte III di cui all'allegato I del regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/605  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   ed   in
conformita' alle disposizioni ed ai divieti previsti per  detta  zona
dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento
e  Bolzano  territorialmente  competenti,   su   richiesta,   possono
autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti  a  base  di  carne,
sottoprodotti di origine animale e materiale  germinale,  secondo  le
condizioni  generali  e  specifiche  previste  dal   regolamento   di
esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni.