Art. 6 
 
Misure di controllo sul territorio nazionale  non  interessato  dalla
                              malattia 
 
  1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone  di  cui  agli
articoli 3 e 4 le autorita' competenti  regionali  e  delle  Province
autonome di Trento e  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie  locali,  in
maniera coordinata, applicano le seguenti misure: 
    a) adozione di piani  di  gestione  della  popolazione  di  suini
selvatici,  cosi'  come  richiesto   dall'art.   1,   comma   1   del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; 
    b) completamento del censimento di  tutti  gli  stabilimenti  che
detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle
informazioni anagrafiche verificate, tra  cui  la  geolocalizzazione,
l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi   presenti.   Detta
attivita'   deve   comprendere   anche   l'individuazione   di   ogni
stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente
e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla
produzione di alimenti; 
    c) divieto di movimentazione di suini  selvatici  catturati,  ivi
incluse  le  aree  protette,  diversa  da  quella  finalizzata   alla
macellazione o all'abbattimento immediato. Le regioni e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali  deroghe  su
richiesta e previo parere del CEREP ed ISPRA; 
    d) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti,  dando
priorita'  a  quelli  di   tipologia   «semibrado»,   attraverso   la
compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.  In
caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari  della  ASL
territorialmente competente,  fatta  salva  l'adozione  di  specifici
provvedimenti sanzionatori, prescrivono  modalita'  e  tempi  per  la
risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore  non  adempie  alle
prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti  ed  al
divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle  more
della pubblicazione del decreto del  Ministro  della  salute  in  cui
vengono  stabiliti  i  parametri  tecnici  di  biosicurezza  per  gli
allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2022, n. 29, i requisiti minimi di  biosicurezza  sono  quelli
elencati nell'allegato 3 del piano nazionale  di  sorveglianza  della
peste suina africana per il  2022.  Con  successivo  dispositivo  del
Ministero della salute sara' concordata la  programmazione  di  detta
attivita' di verifica, ferme restando  le  percentuali  di  controllo
gia' stabilite nel medesimo piano; 
    e)  obbligo  di  recinzione  degli  allevamenti  della  tipologia
«semibrado»   tramite   strutture   che   garantiscono    l'effettiva
separazione con la fauna selvatica a vita libera  ed  identificazione
individuale di  tutti  i  riproduttori  ivi  presenti.  L'obbligo  di
recinzione  decorre  immediatamente  per  gli  allevamenti  di  nuova
autorizzazione  mentre  per  gli  allevamenti  gia'  in   essere   le
tempistiche e modalita' di adeguamento saranno  definite  nell'ambito
del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge
n. 9/2022; 
    f) il servizio veterinario della ASL territorialmente competente,
in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla  produzione
di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal  dispositivo
dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 
  2.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
garantiscono il controllo virologico di tutte le  carcasse  di  suini
selvatici  ritrovati  sul  proprio  territorio  e  fatti  salvi   gli
obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza
della peste suina africana, il controllo virologico dei casi sospetti
come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE)
2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e,  per
gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg
o appartenenti a categorie individuate sulla base di una  valutazione
del rischio .