Art. 6 Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia 1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, applicano le seguenti misure: a) adozione di piani di gestione della popolazione di suini selvatici, cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti; c) divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi incluse le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all'abbattimento immediato. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali deroghe su richiesta e previo parere del CEREP ed ISPRA; d) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' i servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'allegato 3 del piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana per il 2022. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sara' concordata la programmazione di detta attivita' di verifica, ferme restando le percentuali di controllo gia' stabilite nel medesimo piano; e) obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia «semibrado» tramite strutture che garantiscono l'effettiva separazione con la fauna selvatica a vita libera ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti. L'obbligo di recinzione decorre immediatamente per gli allevamenti di nuova autorizzazione mentre per gli allevamenti gia' in essere le tempistiche e modalita' di adeguamento saranno definite nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 9/2022; f) il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio .