Art. 9 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  per  il
tramite dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente,
provvedono   alla   verifica   tempestiva   della   registrazione   e
dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza
passiva  e  delle  altre  informazioni  pertinenti   nei   rispettivi
applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine
di consentire il costante monitoraggio  dell'avanzamento  del  fronte
epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure  adottate  nella
zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante
territorio nazionale. 
  2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II,
i  servizi   veterinari   della   ASL   territorialmente   competente
identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e  le  carcasse
di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o
lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine  dell'alimentazione  dei
sistemi informativi SINVSA e SIMAN. 
  3. In caso di positivita' ai  test  biomolecolari  riscontrata  sui
campioni prelevati  dalle  carcasse  di  cui  al  comma  2  presso  i
laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio,  i  servizi   veterinari   della   ASL   territorialmente
competente procedono direttamente alla conferma di  caso  o  focolaio
secondario di PSA. 
  4. Fuori dalla zona infetta e dalla  zona  soggetta  a  restrizioni
parte II i servizi veterinari della ASL  territorialmente  competente
identificano come sospetto, e lo registrano  come  tale  in  SIMAN  e
SINVSA,  solo  le  carcasse  di  suino  selvatico  o  domestico   che
presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I  campioni  prelevati
in queste circostanze devono  essere  prontamente  inviati  al  CEREP
senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per  territorio.
In  caso  di  positivita',  i  servizi  veterinari   territorialmente
competenti procedono direttamente alla conferma di caso o di focolaio
primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a
PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente  nel  sistema
SINVSA,  utilizzando  il  motivo  di  campionamento   riferito   alla
sorveglianza passiva, e i  campioni  sono  processati  esclusivamente
dagli   istituti   zooprofilattici   sperimentali   competenti    per
territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere  inviati
al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della  conferma  del
CEREP, la positivita' in prima istanza viene comunicata  al  servizio
veterinario   della   ASL   territorialmente   competente   ai   fini
dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA  viene  registrato
l'esito diagnostico finale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori  ricadono  nelle  zone  di  cui  agli  articoli  3,  4,  5,
rendicontano ogni due  settimane  sull'attivita'  di  ricerca  attiva
delle carcasse di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), punto i. e  art.
4 comma 1, lettera a), punto ii., trasmettendo  agli  indirizzi  mail
emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e  segr.cspsa@sanita.it  tutte  le
informazioni necessarie e, in particolare, le seguenti: 
    a) programmazione delle battute di ricerca; 
    b)   rendicontazione   ogni   due   settimane    delle    battute
effettivamente realizzate, evidenziando  il  livello  di  conformita'
rispetto alla programmazione (stato di avanzamento  delle  attivita')
comprendente le modalita'  operative  e  personale  coinvolto  ed  il
numero e caratteristiche delle carcasse ritrovate; 
    c) rendicontazione sulle  trappole  installate  e  sugli  animali
catturati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) punto v.  e  art.
4, comma 1, lettera a) punto iii; 
    d)  posizionamento  delle  recinzioni  per  il  contenimento  dei
selvatici; 
    e) rendicontazione sulle strutture designate  alla  raccolta  dei
cinghiali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto iv., art.  4,
comma 1, lettera a) punto ii; 
  6. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di  cui  all'allegato  I
del  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/605   e   successive
modificazioni ed integrazioni,  al  fine  di  consentire  ai  reparti
territoriali del CUFAA di svolgere la vigilanza, a campione, prevista
dal decreto-legge del 17 febbraio 2022,  n.  9  «Misure  urgenti  per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»  convertito
in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli  stessi
reparti territoriali del CUFAA, secondo  modalita'  da  definirsi,  i
seguenti dati: 
    a) programmazione settimanale di ogni attivita'  venatoria  e  di
controllo faunistico,  ove  autorizzata,  comprendente  le  modalita'
operative e il personale coinvolto; 
    b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a)
con l'accesso a tutte le informazioni  necessarie  ad  esercitare  il
controllo. 
  7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente  articolo  sara'  cura
dei  reparti  territoriali  del   CUFAA   vigilare   sulla   corretta
apposizione della specifica segnaletica di  avviso  di  accesso  alle
zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche  autostradali,
alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno  alla  zona  di
circolazione virale,  sul  divieto  di  foraggiamento  dei  cinghiali
selvatici nonche'  sugli  altri  pertinenti  divieti  previsti  dalla
presente  ordinanza.  Periodicamente  e  comunque  a  cadenza  almeno
mensile i suddetti reparti  territoriali  del  CUFAA  relazionano  al
Commissario straordinario alla  PSA  sugli  esiti  dell'attivita'  di
vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.