IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
(legge di bilancio  per  l'anno  2020)  il  quale  prevede  che,  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-undecies, comma 3,  del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  nonche'
dell'art.  23,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati  i
principi  di  necessita'  e  di  proporzionalita',  limitatamente  al
trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti  finanziari
di cui al comma 682 del medesimo art. 1,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per  la  protezione
dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, siano definite:  a)  le
specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui
agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE)  2016/679,  in
modo  da  assicurare  che  tale  esercizio  non  possa  arrecare   un
pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale
di cui all'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; c) le
misure  adeguate  a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'   degli
interessati; 
  Visto l'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che per le attivita' di  analisi  del  rischio  di  cui
all'art. 11, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
con riferimento all'utilizzo dei  dati  contenuti  nell'archivio  dei
rapporti finanziari, di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'art. 11,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia  delle
entrate, anche  previa  pseudonimizzazione  dei  dati  personali,  si
avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle  interconnessioni
con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare  i
criteri di rischio utili per far emergere le posizioni da  sottoporre
a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo; 
  Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che, per le stesse finalita' di cui al  comma  682,  la
Guardia di  finanza  utilizza  i  dati  contenuti  nell'Archivio  dei
rapporti finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai  commi
da 681 a 685, avvalendosi  delle  tecnologie,  delle  elaborazioni  e
delle interconnessioni con le altre banche dati di cui e' titolare; 
  Visto l'art. 7, sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016,  che  disciplina  la  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' la libera circolazione di tali dati  e  abroga  la  direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla  protezione  dei  dati),  ed  in
particolare, gli articoli 14, 15, 17, 18, 21 e 23, paragrafo 2; 
  Visto l'art. 2-undecies, comma 1, lettera f-bis)  e  comma  3,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali), come modificato  dall'art.  1,  comma
682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente le limitazioni
ai diritti dell'interessato; 
  Considerata l'esigenza  di  assicurare  che  l'obbligo  di  fornire
all'interessato le informazioni ai sensi dell'art. 14  («Informazioni
da fornire qualora i dati personali non siano stati  ottenuti  presso
l'interessato»), nonche' l'esercizio dei diritti di cui agli articoli
15  («Diritto  di  accesso  dell'interessato»),  17  («Diritto   alla
cancellazione («diritto all'oblio»)»), 18 («Diritto di limitazione di
trattamento») e 21 («Diritto di opposizione») del regolamento (UE) n.
2016/679  non  arrechino  un   pregiudizio   effettivo   e   concreto
all'obiettivo  di  interesse  pubblico  di  prevenzione  e  contrasto
all'evasione fiscale; 
  Considerata la necessita' di  individuare  disposizioni  specifiche
relative al contenuto minimo essenziale di cui all'art. 23, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2016/679, adottando misure adeguate a  tutela
dei diritti e delle liberta' degli interessati; 
  Sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia
delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) Agenzia: l'Agenzia delle entrate; 
    b) Operatori finanziari: le banche, la  societa'  Poste  italiane
Spa, gli intermediari finanziari, le  imprese  di  investimento,  gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,  le  societa'  di
gestione del risparmio, nonche'  ogni  altro  soggetto  che  pone  in
essere rapporti a contenuto finanziario tenuto agli obblighi  di  cui
all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605 e di cui all'art. 11,  commi  2  e  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    c)  Anagrafe  tributaria:  l'archivio  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che  raccoglie
e ordina su scala nazionale i dati  e  le  notizie  risultanti  dalle
dichiarazioni   e    dalle    denunce    presentate    agli    uffici
dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonche'
i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza  ai  fini
tributari; 
    d)  Archivio  dei   rapporti   finanziari:   l'apposita   sezione
dell'Anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  in  cui
sono archiviati i dati anagrafici dei titolari  e  dei  soggetti  che
intrattengono con  gli  operatori  finanziari  qualsiasi  rapporto  o
effettuano operazioni al di fuori di  un  rapporto  continuativo  per
conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il  codice
fiscale,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  11,  commi  2  e   3,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i totali di dare e avere delle
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'art.  7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e  ogni  informazione  relativa  ai  predetti  rapporti
necessaria ai fini  dei  controlli  fiscali,  ivi  inclusi  il  saldo
iniziale e finale ed il valore medio di giacenza annuo di depositi  e
conti correnti bancari e postali; 
    e) Dato personale: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n.  1,  del
regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante  una
persona  fisica  identificata  o   identificabile,   direttamente   o
indirettamente; 
    f) Dataset di analisi: insieme dei dati selezionati  ai  fini  di
cui all'art. 1, commi da 682 a 686, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160,  per  verificare,  applicando  tecniche  e  modelli  di  analisi
coerenti con i criteri di rischio prescelti, la  presenza  di  rischi
fiscali; 
    g) Dataset di controllo:  insieme  delle  posizioni  fiscali  dei
contribuenti, caratterizzate dalla ricorrenza di uno  o  piu'  rischi
fiscali, nei confronti dei quali potranno essere avviate le attivita'
di controllo ovvero le  attivita'  volte  a  stimolare  l'adempimento
spontaneo; 
    h) Rischio  fiscale:  il  rischio  di  comportamenti  attuati  in
violazione di norme di natura tributaria ovvero in  contrasto  con  i
principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario; 
    i) Indicatore di rischio desunto  o  derivato:  risultato  di  un
processo   di   profilazione   finalizzato   a   ottenere   ulteriori
caratterizzazioni dei contribuenti presenti nel dataset di controllo,
utilizzato esclusivamente nell'ambito del trattamento di cui all'art.
1, commi da 682 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    j) Interessato: ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  1,  n.  1,  del
regolamento (UE)  n.  2016/679,  la  persona  fisica  identificata  o
identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento; 
    k) Trattamento: ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1,  n.  2),  del
regolamento (UE) n.  2016/679,  qualsiasi  operazione  o  insieme  di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi  automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali; 
    l) Pseudonimizzazione: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1,  n.  5,
del regolamento (UE) n. 2016/679, il trattamento effettuato  in  modo
tale che i dati personali non possano piu'  essere  attribuiti  a  un
interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,  a
condizione  che  tali  informazioni   aggiuntive   siano   conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative  intese  a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una  persona
fisica identificata o identificabile; 
    m) Titolari del trattamento: l'Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza; 
    n)  Banche  dati:  gli  archivi  dei  dati  nella  disponibilita'
dell'Agenzia delle entrate e quelli di cui e' titolare la Guardia  di
finanza, richiamati, rispettivamente, dall'art. 1, comma 682 e  comma
686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    o) Dati: i dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari  e
nelle altre banche dati richiamate dall'art.  1,  commi  682  e  686,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    p) Regolamento:  il  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.