Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: a) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'art. 23, paragrafo 2, del regolamento; b) le limitazioni relative alla portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento, nonche' le relative modalita' di esercizio, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali degli interessati; c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, incluse le misure di sicurezza, i controlli sulla qualita' dei dati e sulle elaborazioni logiche utilizzate, nonche' le misure volte a ridurre il rischio di erronea rappresentazione della capacita' contributiva.