Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 1, comma  683,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
    a)  le  disposizioni  specifiche  relative  al  contenuto  minimo
essenziale di cui all'art. 23, paragrafo 2, del regolamento; 
    b) le limitazioni relative alla  portata  degli  obblighi  e  dei
diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento, nonche'
le relative modalita' di esercizio, nel rispetto dei diritti e  delle
liberta' fondamentali degli interessati; 
    c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati, incluse  le  misure  di  sicurezza,  i  controlli  sulla
qualita' dei dati e sulle elaborazioni logiche utilizzate, nonche' le
misure volte a ridurre il rischio di erronea  rappresentazione  della
capacita' contributiva.