Art. 3 
 
           Disposizioni specifiche relative al trattamento 
 
  1. Le limitazioni della portata degli obblighi e dei diritti di cui
agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento sono  disciplinate  dal
presente  decreto  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  all'art.  23,
paragrafo 1, del regolamento medesimo,  per  il  perseguimento  delle
finalita' di prevenzione  e  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
fiscale, tramite l'individuazione dei criteri di rischio utili a  far
emergere posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia  e
della Guardia di finanza, e per incentivare l'adempimento spontaneo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono trattati dati  personali
comuni,  contenuti  nelle   banche   dati,   relativi   all'identita'
anagrafica ed alla capacita' economica, tra cui dati  riguardanti  le
dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare  e  immobiliare,  dati
contabili e finanziari, dati dei pagamenti, dei  versamenti  e  delle
compensazioni, nonche' i dati di profilazione relativi agli eventuali
indicatori di rischio desunti o derivati attribuiti ai soggetti;  non
sono oggetto di trattamento nei dataset i dati di cui all'art. 9  del
regolamento. 
  3. I dataset sono conservati fino  al  secondo  anno  successivo  a
quello in cui  matura  la  decadenza  della  potesta'  impositiva  e,
comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi. Nel  corso  dei
due anni successivi  a  quello  in  cui  matura  la  decadenza  della
potesta' impositiva l'Agenzia e la Guardia di finanza adottano misure
di garanzia adeguate ad escludere il trattamento dei  dati  contenuti
nei dataset per  finalita'  diverse  dall'esercizio  del  diritto  di
accesso. 
  4. Decorsi i periodi di conservazione di cui al comma 3, i  dataset
vengono  cancellati,  ferma  restando  la  conservazione   dei   dati
contenuti  nelle  banche  dati  dell'Agenzia  secondo  i  criteri  di
conservazione stabiliti in relazione  alle  finalita'  per  le  quali
ciascun dato e' stato raccolto.