Art. 3 Disposizioni specifiche relative al trattamento 1. Le limitazioni della portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento sono disciplinate dal presente decreto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento medesimo, per il perseguimento delle finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tramite l'individuazione dei criteri di rischio utili a far emergere posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza, e per incentivare l'adempimento spontaneo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono trattati dati personali comuni, contenuti nelle banche dati, relativi all'identita' anagrafica ed alla capacita' economica, tra cui dati riguardanti le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, dati contabili e finanziari, dati dei pagamenti, dei versamenti e delle compensazioni, nonche' i dati di profilazione relativi agli eventuali indicatori di rischio desunti o derivati attribuiti ai soggetti; non sono oggetto di trattamento nei dataset i dati di cui all'art. 9 del regolamento. 3. I dataset sono conservati fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potesta' impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi. Nel corso dei due anni successivi a quello in cui matura la decadenza della potesta' impositiva l'Agenzia e la Guardia di finanza adottano misure di garanzia adeguate ad escludere il trattamento dei dati contenuti nei dataset per finalita' diverse dall'esercizio del diritto di accesso. 4. Decorsi i periodi di conservazione di cui al comma 3, i dataset vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia secondo i criteri di conservazione stabiliti in relazione alle finalita' per le quali ciascun dato e' stato raccolto.