Art. 4 Limitazioni agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 1. In relazione alle attivita' di analisi del rischio di cui all'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le limitazioni della portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli 15, 18 e 21 del regolamento sono disciplinate ai sensi del presente articolo, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, in modo da assicurare che tale esercizio non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico perseguito. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il diritto di accesso, previsto dall'art. 15, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e g) del regolamento, ivi incluso il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento, puo' essere esercitato: 1) per i contribuenti destinatari delle attivita' di stimolo all'adempimento spontaneo, a decorrere dal momento di ricezione degli inviti alla regolarizzazione della posizione fiscale; 2) per i contribuenti destinatari delle attivita' di controllo, a decorrere dalla data di consegna del processo verbale di constatazione, ovvero dalla notifica dell'atto istruttorio o del provvedimento impositivo; 3) per i contribuenti non destinatari delle attivita' di stimolo all'adempimento spontaneo e delle attivita' di controllo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui matura la decadenza della potesta' impositiva; b) e' escluso l'esercizio del diritto, previsto dall'art. 18, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento, di ottenere la limitazione del trattamento; c) e' escluso l'esercizio del diritto, previsto dall'art. 21 del regolamento, di opporsi al trattamento. 3. Ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei casi di cui al comma 1, laddove ne ricorrano le condizioni, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante per la protezione dei dati personali, con le modalita' di cui all'art. 160 dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, lettera h), del regolamento sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' pubblicata un'informativa generale sulle limitazioni contemplate dal presente decreto per le finalita' di cui all'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 5. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, lettera b) del regolamento, non si applica il diritto alla cancellazione di cui al medesimo articolo, essendo il trattamento effettuato nell'esercizio dei pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, resta salvo l'esercizio dei diritti dell'interessato in relazione ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia sulla base delle disposizioni e in coerenza con le finalita' per le quali ciascun dato e' stato raccolto. 7. Resta altresi' fermo il diritto dell'interessato di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, in conformita' alla disciplina che regola la raccolta di ciascun dato.