Art. 4 
 
Limitazioni agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli  15,  17,
                18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 
 
  1. In relazione alle  attivita'  di  analisi  del  rischio  di  cui
all'art. 1, comma 682, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le
limitazioni della portata degli obblighi e dei diritti  di  cui  agli
articoli 15, 18 e 21 del regolamento sono disciplinate ai  sensi  del
presente articolo, per il tempo e nei limiti in cui cio'  costituisca
una misura necessaria e proporzionata in  una  societa'  democratica,
tenuto conto dei  diritti  fondamentali  e  dei  legittimi  interessi
dell'interessato, in  modo  da  assicurare  che  tale  esercizio  non
arrechi  un  pregiudizio  effettivo  e  concreto   all'obiettivo   di
interesse pubblico perseguito. 
  2. Ai fini di cui al comma 1: 
    a) il diritto di accesso, previsto  dall'art.  15,  paragrafo  1,
lettere a), b), c), e) e g) del regolamento, ivi incluso  il  diritto
di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia  o  meno
in corso un trattamento, puo' essere esercitato: 
      1) per i contribuenti destinatari delle  attivita'  di  stimolo
all'adempimento spontaneo, a decorrere dal momento di ricezione degli
inviti alla regolarizzazione della posizione fiscale; 
      2) per i contribuenti destinatari delle attivita' di controllo,
a  decorrere  dalla  data  di  consegna  del  processo   verbale   di
constatazione, ovvero dalla  notifica  dell'atto  istruttorio  o  del
provvedimento impositivo; 
      3) per  i  contribuenti  non  destinatari  delle  attivita'  di
stimolo all'adempimento spontaneo e delle attivita' di  controllo,  a
decorrere dal primo giorno successivo  a  quello  in  cui  matura  la
decadenza della potesta' impositiva; 
    b) e' escluso l'esercizio del  diritto,  previsto  dall'art.  18,
paragrafo 1,  lettere  a)  e  d)  del  regolamento,  di  ottenere  la
limitazione del trattamento; 
    c) e' escluso l'esercizio del diritto, previsto dall'art. 21  del
regolamento, di opporsi al trattamento. 
  3. Ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 3, del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, nei casi  di  cui  al  comma  1,  laddove  ne
ricorrano le condizioni, i diritti  dell'interessato  possono  essere
esercitati tramite il Garante per la protezione dei  dati  personali,
con le modalita' di cui all'art. 160 dello stesso decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. 
  4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, lettera h), del  regolamento
sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate  e  della  Guardia  di
finanza  e'  pubblicata  un'informativa  generale  sulle  limitazioni
contemplate dal presente decreto per le finalita' di cui all'art.  1,
comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  5. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, lettera b) del  regolamento,
non si applica il diritto  alla  cancellazione  di  cui  al  medesimo
articolo,  essendo  il  trattamento  effettuato  nell'esercizio   dei
pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. 
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, resta salvo
l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  in  relazione  ai   dati
presenti nelle banche dati dell'Agenzia sulla base delle disposizioni
e in coerenza con le finalita' per le quali  ciascun  dato  e'  stato
raccolto. 
  7. Resta altresi' fermo il diritto dell'interessato di ottenere  la
rettifica dei dati personali inesatti, in conformita' alla disciplina
che regola la raccolta di ciascun dato.