Art. 5 
 
   Misure a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati 
 
  1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, in qualita' di  titolari  del
trattamento, trattano esclusivamente i dati personali  indispensabili
ed effettuano le operazioni di trattamento strettamente necessarie al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1,  comma  682,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 5 del regolamento. 
  2. L'Agenzia e la Guardia  di  finanza  adottano  tutte  le  misure
necessarie per escludere i dati personali inesatti o  non  aggiornati
dai trattamenti conseguenti all'analisi del rischio fiscale. 
  3.  L'Agenzia  e  la  Guardia   di   finanza   interconnettono   le
informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari  con  le
altre banche  dati  a  loro  disposizione  avvalendosi  di  opportune
tecnologie informatiche e applicando le metodologie piu' appropriate. 
  4. A  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli  interessati,
l'Agenzia e la Guardia di finanza adottano  le  misure  di  sicurezza
tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' dei dati e la sicurezza dei  sistemi,
nonche' quelle necessarie ad assicurare che i dati  utilizzati  siano
attuali,  coerenti,  completi,  tracciabili  e  ripristinabili,   nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del regolamento. 
  5. In particolare, l'Agenzia,  anche  per  rafforzare  le  garanzie
connesse al trattamento dei dati personali, effettua le  elaborazioni
finalizzate a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo  su
dati   preventivamente   pseudonimizzati,   attraverso   metodi    di
sostituzione o modifica delle informazioni anagrafiche ovvero tramite
perturbazioni delle variabili, al fine di impedire,  in  presenza  di
dati  finanziari,  l'identificazione   diretta   degli   interessati.
L'affidabilita' e l'accuratezza del modello di analisi e dei  criteri
di rischio utilizzati sono testati per fare  in  modo  che  all'esito
delle analisi siano limitati i rischi di ingerenze nei confronti  dei
contribuenti che non presentano un rischio fiscale  significativo  e,
comunque, siano limitati i rischi di erronea  rappresentazione  della
capacita' contributiva. Negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai
contribuenti   vengono   sempre   illustrati   il   rischio   fiscale
identificato  e  i  dati  che  sono  stati  utilizzati  per  la   sua
individuazione. Nel processo di formazione dei dataset di  analisi  e
controllo e' sempre garantito l'intervento umano. Gli  indicatori  di
rischio desunti o derivati non vengono memorizzati in archivi o  basi
dati diversi  dai  data  set  di  analisi  e  controllo  e  non  sono
utilizzati per finalita' diverse  dall'analisi  del  rischio  di  cui
all'art. 1, commi da 682 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,  a  tutela  dei
soggetti minori di eta', garantiscono la cancellazione dei loro  dati
identificativi prima della definizione del dataset di  controllo.  Le
attivita' istruttorie,  nonche'  quelle  di  stimolo  all'adempimento
spontaneo, saranno in ogni caso condotte esclusivamente nei confronti
dei soggetti che esercitano le funzioni di rappresentanza legale. 
  7. Al fine di ridurre i rischi di accessi  non  autorizzati  o  non
conformi alle finalita'  di  trattamento,  l'accesso  agli  strumenti
informatici  di  trattamento   e'   consentito   ai   soli   soggetti
specificatamente autorizzati, ai sensi dell'art. 29 del regolamento e
dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, deputati a svolgere le attivita' di misurazione  della  qualita'
dei dati e di analisi del rischio fiscale. 
  8. Il personale specificatamente autorizzato  dal  Titolare  o  dal
Responsabile  verifica,  tramite  controlli  puntuali   condotti   su
campioni rappresentativi della platea  di  riferimento,  la  corretta
applicazione del modello di analisi e la coerenza degli  esiti  delle
elaborazioni svolte  in  attuazione  della  metodologia  adottata.  I
predetti   controlli   sono   effettuati    dagli    operatori    sia
preliminarmente all'inserimento dei dati nelle  liste  di  controllo,
per le  finalita'  di  verifica  della  corretta  applicazione  della
metodologia e del modello di analisi  adottati,  sia  successivamente
per riscontrare l'accuratezza e la proficuita'  dei  risultati  degli
incroci effettuati  in  attuazione  del  modello  di  analisi  e  del
criterio di rischio fiscale utilizzati. 
  9. Al fine di impedire che si verifichino  trattamenti  illeciti  o
violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1,  n.
12, del regolamento, l'Agenzia procede al controllo degli accessi  ai
dati e alle informazioni presenti nelle banche  dati  tramite  misure
idonee a verificare, anche a posteriori, le  operazioni  eseguite  da
ciascun soggetto autorizzato. 
  10. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia e la Guardia  di
finanza effettuano le valutazioni di impatto di cui all'art.  35  del
regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al
loro  riesame,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali, quando  insorgono  variazioni  del  rischio  rappresentato
dalle attivita' relative al trattamento. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8 e 9 si applicano  anche
alla Guardia di finanza.