Art. 2 
 
Modalita' di svolgimento delle operazioni di  votazione  in  caso  di
  abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022 
 
  1. In caso di contemporaneo  svolgimento  dei  referendum  previsti
dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il  primo
turno  di  votazione  delle  elezioni  amministrative,  anche  quando
disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni,  per  il
funzionamento degli uffici elettorali di  sezione  e  per  gli  orari
della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti
referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui
si svolgono anche le ((votazioni per le)) elezioni  amministrative  e
l'entita'  degli  onorari  fissi  forfettari  spettanti  ai  relativi
componenti  sono  determinate  dalla  normativa   per   le   elezioni
amministrative, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste
dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo  1980,
n. 70, con riferimento al tipo di  consultazioni  che  si  effettuano
contemporaneamente. Appena completate le operazioni  di  votazione  e
quelle di riscontro dei votanti per ogni  consultazione,  si  procede
alle operazioni di scrutinio dei referendum.  Lo  scrutinio  relativo
alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 14 del lunedi' ((ed
e' effettuato iniziando dalle schede per le)) elezioni  comunali  ((e
passando poi a quelle per le elezioni))  circoscrizionali.  Le  spese
derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e  alle
elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato
e gli altri enti interessati in base al numero delle  ((consultazioni
di rispettiva pertinenza)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75 Cost.: 
              «Art.  75.-  E'   indetto   referendum   popolare   per
          deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una  legge
          o di un atto avente valore di legge, quando  lo  richiedono
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli  regionali.  Non
          e' ammesso il referendum  per  le  leggi  tributarie  e  di
          bilancio, di amnistia e di  indulto,  di  autorizzazione  a
          ratificare trattati internazionali. 
              Hanno diritto di  partecipare  al  referendum  tutti  i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei  deputati.  La
          proposta  soggetta  a  referendum  e'   approvata   se   ha
          partecipato alla  votazione  la  maggioranza  degli  aventi
          diritto,  e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei   voti
          validamente espressi. 
              La legge  determina  le  modalita'  di  attuazione  del
          referendum.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  13
          marzo  1980,  n.  70  (Determinazione  degli  onorari   dei
          componenti gli uffici elettorali  e  delle  caratteristiche
          delle schede e delle urne per la votazione): 
              «Art. 1. - 1. In occasione di  tutte  le  consultazioni
          elettorali, con esclusione di  quelle  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento   europeo,   al
          presidente   dell'ufficio   elettorale   di   sezione    e'
          corrisposto, dal comune nel quale  l'ufficio  ha  sede,  un
          onorario  fisso  forfettario  di   euro   150,   oltre   al
          trattamento  di   missione,   se   dovuto,   nella   misura
          corrispondente   a   quella   che   spetta   ai   dirigenti
          dell'amministrazione statale. 
              2.  A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al   segretario
          dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale  ha
          sede l'ufficio elettorale deve  corrispondere  un  onorario
          fisso forfettario di euro 120. 
              3. Per ogni elezione da  effettuare  contemporaneamente
          alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai  commi
          1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di  euro  37  e  di
          euro 25. In caso di  contemporanea  effettuazione  di  piu'
          consultazioni  elettorali  o  referendarie,  ai  componenti
          degli uffici elettorali  di  sezione  possono  riconoscersi
          fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 
              4. Al presidente ed ai componenti del  seggio  speciale
          di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,  n.  136,
          spetta un onorario fisso  forfettario,  quale  che  sia  il
          numero delle consultazioni che  hanno  luogo  nei  medesimi
          giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 
              5. In  occasione  di  consultazioni  referendarie,  gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono
          determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; 
                b) gli importi di cui al comma  3  sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; 
                c) gli importi di cui al comma  4  sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 
              6. In occasione di  consultazioni  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo,   gli
          onorari dei componenti degli uffici elettorali  di  sezione
          sono determinati come segue: 
                a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono
          determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; 
                b) gli importi di cui al comma  4  sono  determinati,
          rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».