Art. 2 Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022 1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le ((votazioni per le)) elezioni amministrative e l'entita' degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 14 del lunedi' ((ed e' effettuato iniziando dalle schede per le)) elezioni comunali ((e passando poi a quelle per le elezioni)) circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle ((consultazioni di rispettiva pertinenza)).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 75 Cost.: «Art. 75.- E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».