Art. 3 
 
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle  strutture  sanitarie
  che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi  di
  sezione ospedaliera 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2022: 
    a) nelle  strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199
posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le  sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e
l'elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
    b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui  all'articolo  4,
comma  1,  per  il  tramite  di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
    c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  vengono  impartite,   dalla   competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure
di  sicurezza  sanitarie  concernenti  le  operazioni  elettorali   e
referendarie. 
  2. In caso di accertata ((impossibilita'  di))  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco  puo'
nominare, quali  componenti  dei  medesimi,  personale  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designato
dalla competente Azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,
soggetti appartenenti alle organizzazioni di  protezione  civile  che
abbiano  manifestato  la  propria  disponibilita'.  A  tal  fine,  le
organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai  loro
aderenti di segnalare i  propri  nominativi  ai  sindaci  dei  comuni
interessati dalle consultazioni elettorali e  referendarie  dell'anno
2022. In ogni  caso  la  nomina  puo'  essere  disposta  solo  previo
consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il  sindaco
provvede alla nomina  ((di  propri  delegati,  compresi  nelle  liste
elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio)). 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  speciali
composti anch'essi da personale delle Unita' speciali di  continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  Azienda
sanitaria locale (ASL), che il comune puo' attivare  ove  necessario.
Il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al
comma 2. 
  4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui
al comma 1, possono  essere  istituiti,  presso  uno  o  piu'  uffici
elettorali  di  sezione  di   riferimento   diversi   dalle   sezioni
ospedaliere, seggi speciali di cui  all'articolo  9  della  legge  23
aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui  al
comma 2 ((del presente articolo)).  Tali  seggi  speciali  provvedono
alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1,
e, successivamente, all'inserimento delle schede  votate  nelle  urne
degli uffici elettorali di sezione  di  riferimento,  ai  fini  dello
scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali
di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente  autorita'
sanitaria,  indicazioni  operative  in  merito  alle   procedure   di
sicurezza  sanitarie   concernenti   le   operazioni   elettorali   e
referendarie. 
  5. In caso di accertata ((impossibilita' di)) costituzione di seggi
speciali nel comune, sentita la commissione elettorale  circondariale
e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' essere  istituito  un
solo seggio speciale per due o piu' comuni. 
  6.  Al  fine  di  garantire  adeguate   condizioni   di   sicurezza
nell'espletamento delle fasi di  raccolta  del  voto  degli  elettori
positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o  domiciliare  o  in
condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali
e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni  elettorali
ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti
COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  sono
muniti delle certificazioni verdi COVID-19  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  1-bis,  comma   1-sexies,   ((primo   periodo,))   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
  7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3,
4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della
legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022. 
  8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle
sezioni elettorali ospedaliere di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo   1957,   n.   361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati): 
              «Art. 52. L. 16 maggio 1956, n.  493,  art.  22,  comma
          quarto. - Negli ospedali e nelle case di  cura  con  almeno
          200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni  500
          letti o frazioni di 500. 
              Gli elettori che esercitano il loro voto nelle  sezioni
          ospedaliere sono iscritti nelle liste di  sezione  all'atto
          della votazione, a cura del  presidente  del  seggio:  alle
          sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
          sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
          parte del personale  di  assistenza  dell'Istituto  che  ne
          facciano domanda. 
              Nel  caso  di  contemporaneita'  delle  elezioni  della
          Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  il
          presidente prende nota, sulla  lista,  degli  elettori  che
          votano soltanto per una delle due elezioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle Amministrazioni comunali): 
              «Art. 43. Legge 23 marzo 1956,  n.  136,  art.  24  sub
          39-ter - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
          letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una
          sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo  secondo
          le norme vigenti. 
              Gli elettori che esercitano il loro voto nelle  sezioni
          ospedaliere sono iscritti nelle liste di  sezione  all'atto
          della votazione a cura  del  presidente  del  seggio;  alle
          sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
          sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
          parte del personale  di  assistenza  dell'istituto  che  ne
          facciano domanda. 
              Nel  caso  di  contemporaneita'  delle   elezioni   del
          Consiglio comunale e di quello provinciale,  il  presidente
          prende  nota,  sulla  lista,  degli  elettori  che   votano
          soltanto per una delle due elezioni. 
              Per  i  ricoverati  che  a  giudizio  della   direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina,  il  Presidente
          curera' che la votazione abbia luogo secondo  le  norme  di
          cui all'articolo seguente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  23
          aprile   1976,   n.   136   (Riduzione   dei   termini    e
          semplificazione del procedimento elettorale): 
              «Art.  9.  -  Per  le  sezioni  elettorali,  nella  cui
          circoscrizione esistono ospedali e case di cura con  almeno
          100 e fino a 199 posti letto o luoghi di  detenzione  e  di
          custodia preventiva, il voto degli elettori  ivi  esistenti
          viene  raccolto,  durante  le  ore  in  cui  e'  aperta  la
          votazione,  da  uno  speciale  seggio,   composto   da   un
          presidente e da due scrutatori, nominati con  le  modalita'
          stabilite per tali nomine. 
              La costituzione di tale  seggio  speciale  deve  essere
          effettuata   il   giorno   che    precede    le    elezioni
          contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
          di sezione. 
              Uno degli scrutatori assume le funzioni  di  segretario
          del seggio. 
              Alle operazioni possono assistere i  rappresentanti  di
          lista o  dei  gruppi  di  candidati,  designati  presso  la
          sezione elettorale, che ne facciano richiesta. 
              Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e  la
          segretezza del voto. 
              Dei nominativi  degli  elettori  viene  presa  nota  in
          apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. 
              I compiti del seggio, costituito a norma  del  presente
          articolo, sono limitati esclusivamente  alla  raccolta  del
          voto dei degenti e dei detenuti e  cessano  non  appena  le
          schede votate, raccolte in plichi separati in caso di  piu'
          elezioni,  vengono  portate  alla  sezione  elettorale  per
          essere  immesse  immediatamente  nell'urna  o  nelle   urne
          destinate alla votazione, previo riscontro del loro  numero
          con  quello  degli  elettori  che   sono   stati   iscritti
          nell'apposita lista. 
              Alla sostituzione del  presidente  e  degli  scrutatori
          eventualmente  assenti  o  impediti,  si  procede  con   le
          modalita' stabilite per la sostituzione  del  presidente  e
          dei componenti dei seggi normali. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   si
          applicano anche per le sezioni ospedaliere per la  raccolta
          del voto dei ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina. 
              Negli ospedali e case di cura con  meno  di  100  posti
          letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
          con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
              Qualora in un luogo di  detenzione  i  detenuti  aventi
          diritto al voto siano piu' di cinquecento,  la  commissione
          elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro  il
          secondo  giorno  antecedente  la  votazione,  ripartisce  i
          detenuti stessi, ai fini della raccolta  del  voto  con  lo
          speciale seggio previsto  nel  presente  articolo,  tra  la
          sezione nella  cui  circoscrizione  ha  sede  il  luogo  di
          detenzione ed una sezione contigua. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   si
          applicano anche per le sezioni ospedaliere per la  raccolta
          del voto dei ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-bis,  comma
          1-sexies,  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,   n.   44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia  da
          COVID-19, in materia di vaccinazioni anti  SARSCoV-  2,  di
          giustizia e di concorsi pubblici): 
              «Art. 1-bis. (Disposizioni per l'accesso dei visitatori
          a     strutture     residenziali,      socio-assistenziali,
          sociosanitarie e hospice). - Omissis. 
              1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e  fino  al  31
          dicembre  2022,  e'  consentito  altresi'   l'accesso   dei
          visitatori  ai   reparti   di   degenza   delle   strutture
          ospedaliere secondo le modalita' di cui ai  commi  1-bis  e
          1-ter. Ai direttori sanitari e' data facolta'  di  adottare
          misure precauzionali piu'  restrittive  in  relazione  allo
          specifico contesto epidemiologico,  garantendo  un  accesso
          minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti. 
              Omissis.».