Art. 5 
 
                 Sanificazioni dei seggi elettorali 
                e protocolli sanitari e di sicurezza 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno
2022, destinato a interventi di  sanificazione  dei  locali  sedi  di
seggio elettorale  in  occasione  delle  consultazioni  elettorali  e
referendarie dell'anno 2022. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo  di  cui
al primo periodo. 
  2. Le operazioni  di  votazione  di  cui  al  presente  decreto  si
svolgono  nel  rispetto  delle  specifiche  modalita'   operative   e
precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di  sicurezza  adottati
dal Governo. Al relativo onere, quantificato in  euro  6.581.265,  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  all'Unita'  per  il
completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di  altre
misure di ((contrasto della pandemia,)) istituita dall'articolo 2 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24((, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.)) 
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle   elezioni   dei   consigli
metropolitani,  dei  presidenti  delle  province   e   dei   consigli
provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative
e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati
dal Governo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 maggio 2022, n. 52 (Disposizioni  urgenti  per  il
          superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della  cessazione
          dello stato di emergenza): 
              «Art. 2. (Misure urgenti connesse alla cessazione delle
          funzioni del Commissario straordinario per  l'attuazione  e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Al  fine  di
          continuare a disporre, anche successivamente alla data  del
          31 marzo 2022, di una struttura con adeguate  capacita'  di
          risposta   a   possibili    aggravamenti    del    contesto
          epidemiologico  nazionale  in  ragione  della  epidemia  di
          COVID-19, nei limiti delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  dal  1°
          aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita'  per  il
          completamento della campagna vaccinale e per l'adozione  di
          altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
          31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
          pubblica. Il direttore agisce con i  poteri  attribuiti  al
          Commissario straordinario dal  predetto  articolo  122  del
          decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio  provvedimento,
          definisce la  struttura  dell'Unita',  avvalendosi  di  una
          parte  del  personale  della  Struttura  di  supporto  alle
          attivita' del citato Commissario straordinario, nonche'  di
          personale in servizio presso  il  Ministero  della  salute,
          secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  salute,  e'   nominato   un
          dirigente  di  prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
          Ministero  della  salute,  al  quale  sono  attribuite   le
          funzioni vicarie, che opera in coordinamento e  a  supporto
          del direttore dell'Unita' di cui al presente  comma,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          L'Unita' subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo al Commissario straordinario per  l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in  raccordo  con
          il  Ministero  della  salute  e  con  il  supporto  tecnico
          dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  cura  la
          definizione  e,  ove  possibile,   la   conclusione   delle
          attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora  in
          corso alla data del 31 marzo  2022,  gia'  attribuite  alla
          competenza  del  predetto  Commissario  straordinario.   Al
          direttore dell'Unita' e'  assegnata  la  titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge  n.  18  del
          2020. Alla medesima Unita' si applicano,  ove  compatibili,
          le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo   122   del
          decreto-legge n. 18 del 2020. 
              2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla  chiusura
          della contabilita' speciale e del conto corrente di cui  al
          comma 1, ai  sensi  dell'articolo  44-ter  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e le eventuali  somme  ivi  giacenti
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate in tutto o in parte, anche  con  profilo
          pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
          Stato, ai pertinenti stati di previsione  della  spesa.  Le
          eventuali  risorse  non  piu'  necessarie  sono   acquisite
          all'erario. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  l'Unita'  di
          cui al comma 1 e' soppressa e  il  Ministero  della  salute
          subentra nelle funzioni e in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 
              3. Al fine di rafforzare l'efficienza  operativa  delle
          proprie strutture per garantire le azioni di  supporto  nel
          contrasto alle pandemie  in  favore  dei  sistemi  sanitari
          regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci  e
          vaccini per la cura  delle  patologie  epidemico-pandemiche
          emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
          in relazione agli obiettivi ed  agli  interventi  connessi,
          nell'immediato,  alla  attuazione  del   piano   strategico
          nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e
          seguenti,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   il
          Ministero  della  salute  e'  autorizzato  ad  assumere,  a
          decorrere dal 1° ottobre  2022,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, un contingente  di  personale  cosi'
          composto:  3  dirigenti  di  seconda  fascia,  3  dirigenti
          sanitari; 50  unita'  di  personale  non  dirigenziale  con
          professionalita' anche  tecnica,  da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   funzioni
          centrali. La dotazione organica del Ministero della  salute
          e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
          sanitari e di  50  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
          sono autorizzate in deroga all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  nonche'
          in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente  comma
          e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022  ed
          euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
              4. Al reclutamento del contingente di personale di  cui
          al comma 3 si provvede  mediante  l'indizione  di  concorsi
          pubblici,  senza  obbligo  di  previo  espletamento   delle
          procedure  di  mobilita',  con  le  modalita'  semplificate
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021,  n.  76,  anche  avvalendosi  della  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'
          tramite  l'utilizzo  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria  ai
          sensi dell'articolo 30 del citato  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001.  Il  personale  assunto  e'  progressivamente
          assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui  al
          comma 1, in  sostituzione  del  personale  appartenente  ad
          altre  amministrazioni  in  servizio  presso  la   predetta
          Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
          per l'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  200.000  per  la
          gestione delle procedure concorsuali e una  spesa  pari  ad
          euro  124.445  per  le  maggiori  spese  di   funzionamento
          derivanti  dall'assunzione  del  predetto  contingente   di
          personale. 
              5. Il Ministero  della  salute  provvede  entro  il  31
          dicembre  2022   alla   definizione   del   nuovo   assetto
          organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
          dal presente articolo, nelle more  della  riorganizzazione,
          sono  assicurate   dal   Segretariato   generale   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione
          generale individuata con decreto del Ministro della salute. 
              6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  3  e
          4, pari  a  euro  1.085.282  per  l'anno  2022  e  ad  euro
          3.043.347 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute. 
              7.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  del  presente
          articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8.  All'articolo  47-bis  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, al comma  2,  dopo  le  parole  «degli
          alimenti» sono inserite le seguenti:  «,  di  contrasto  di
          ogni emergenza sanitaria,  nonche'  ogni  iniziativa  volta
          alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.». 
              8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
          3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e'  inserita
          la seguente: 
                «e-quater) la somministrazione, con  oneri  a  carico
          degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
          opportunamente  formati  a  seguito  del   superamento   di
          specifico corso abilitante e  di  successivi  aggiornamenti
          annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
          vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali  nei
          confronti dei soggetti di eta'  non  inferiore  a  diciotto
          anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
          pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
          nonche' l'effettuazione di test diagnostici  che  prevedono
          il prelevamento del campione biologico  a  livello  nasale,
          salivare o orofaringeo, da effettuare  in  aree,  locali  o
          strutture, anche esterne, dotate  di  apprestamenti  idonei
          sotto il profilo igienico-sanitario e atti a  garantire  la
          tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
          esterne  alla  farmacia  devono   essere   compresi   nella
          circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta  organica
          di pertinenza della farmacia stessa».».