Art. 6 
 
           Disposizioni in materia di elezione del sindaco 
                      e del consiglio comunale 
 
  1.  Limitatamente  alle  elezioni   comunali   e   circoscrizionali
dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste  per  la
presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo. 
  2. Per l'anno 2022, per l'elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
comunale nei comuni ((con popolazione)) sino a  15.000  abitanti,  in
deroga a quanto previsto  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  10
dell'articolo 71 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
sia stata ammessa e votata  una  sola  lista,  sono  eletti  tutti  i
candidati compresi nella lista e il candidato  a  sindaco  collegato,
purche' essa abbia riportato un numero di voti validi  non  inferiore
al 50 per cento dei votanti e il numero dei  votanti  non  sia  stato
inferiore al  40  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali  percentuali,
l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli  elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene  conto  degli
elettori iscritti all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero
(AIRE) ((che non abbiano esercitato)) il diritto di voto. 
  3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei
correlati rischi connessi alla cybersicurezza,  l'articolo  1,  comma
628, secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  si
applica per l'anno 2023 ((alle elezioni politiche)). A  tal  fine  il
Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma  627,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' rifinanziato per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 71, comma  10,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art.  71.  (Elezione  del  sindaco  e  del   consiglio
          comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti). - Omissis. 
              10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono
          eletti tutti  i  candidati  compresi  nella  lista,  ed  il
          candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
          un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
          votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
          50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
          del  comune.  Qualora   non   si   siano   raggiunte   tali
          percentuali, la elezione e' nulla. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 627 e 628,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Omissis. 
              627. Allo  scopo  di  introdurre  in  via  sperimentale
          modalita' di espressione del voto in via  digitale  per  le
          elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee  e
          per i referendum previsti dagli articoli  75  e  138  della
          Costituzione, e' istituito nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con
          uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. 
              628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
          digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono
          definite le modalita' attuative di utilizzo  del  Fondo  di
          cui al comma 627 e della relativa sperimentazione  limitata
          a  modelli  che  garantiscano  il  concreto  esercizio  del
          diritto di voto degli italiani all'estero e degli  elettori
          che, per motivi  di  lavoro,  studio  o  cure  mediche,  si
          trovino in un comune di una regione diversa da  quella  del
          comune nelle cui liste elettorali  risultano  iscritti.  Le
          disposizioni  del  decreto  di  cui  al  primo  periodo  si
          applicano anche alle elezioni regionali  e  amministrative,
          previo il necessario adeguamento da realizzare entro il  31
          ottobre 2021 al fine di consentire la  sperimentazione  per
          il turno elettorale dell'anno 2022. 
              Omissis.».