Art. 6 bis 
 
           ((Disposizioni in materia di elezioni politiche 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma  2,  primo  periodo,
del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni
della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  successive
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, anche ai partiti o gruppi  politici  costituiti  in
gruppo parlamentare in almeno una delle due  Camere  al  31  dicembre
2021 o che abbiano presentato candidature  con  proprio  contrassegno
alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno  due
terzi delle  circoscrizioni  e  abbiano  ottenuto  almeno  un  seggio
assegnato  in  ragione  proporzionale   o   abbiano   concorso   alla
determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione  avendo
conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti  validi  superiore
all'1 per cento del totale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18-bis,  comma  2,
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
          1957, n. 361: 
              «Omissis 
              2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti  o
          gruppi  politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare   in
          entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
          momento della convocazione dei comizi.  In  tali  casi,  la
          presentazione della  lista  deve  essere  sottoscritta  dal
          presidente o dal segretario del partito o  gruppo  politico
          ovvero da uno dei rappresentanti di  cui  all'articolo  17,
          primo  comma.  Il   Ministero   dell'interno   provvede   a
          comunicare a ciascun  Ufficio  elettorale  circoscrizionale
          che la designazione dei rappresentanti comprende  anche  il
          mandato di sottoscrivere la dichiarazione di  presentazione
          delle  liste.  La  firma  del  sottoscrittore  deve  essere
          autenticata da un notaio o da un cancelliere di  tribunale.
          Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i  partiti
          o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche
          che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione  delle
          ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il  Senato
          della Repubblica. 
              Omissis.».