Art. 7 
 
                   Disposizioni in materia di voto 
             dei cittadini italiani residenti all'estero 
 
  1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,  dopo  il
comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le
Corti di appello di Milano, Bologna,  Firenze  e  Napoli  un  ufficio
decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre  magistrati,
dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della
Corte di appello. 
    1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi  1
e 1-bis le Corti di appello presso cui  sono  istituiti  i  seggi  si
avvalgono  del  personale  in  servizio  presso  tutti   gli   uffici
giudiziari del relativo  distretto,  ((individuato))  dal  presidente
della Corte d'appello, previo apposito interpello. 
    1-quater. I seggi costituiti presso  l'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione  Estero  e  quelli  costituiti   presso   gli   uffici
decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti  dagli
Stati  e  dai  territori  afferenti  alle  ripartizioni  di   seguito
indicate: 
      a) ufficio centrale: gli Stati e  i  territori  afferenti  alla
ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); 
      b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati  e
i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6,  comma
1, lettera a); 
      c) ufficio decentrato  di  Napoli:  gli  Stati  e  i  territori
afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma  1,  lettere
c) e d). 
    1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale ((e con il Ministro)) della giustizia, adottato  entro
il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato  il  numero  dei  cittadini
italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla  base  dei  dati
dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31  dicembre
dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori
afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati  di  Milano,  Bologna  e
Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di
cittadini italiani residenti nella ripartizione.  Eventuali  Stati  o
territori non contemplati  dal  decreto  sono  assegnati  all'ufficio
decentrato di Milano.». 
  2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.  459,  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. L'ufficio centrale per  la  circoscrizione  Estero  invia
agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa  apposizione  di
un nuovo sigillo, i plichi provenienti  dagli  Stati  e  territori  a
ciascuno  di  essi  assegnati,  e  a  tal  fine   si   avvale   della
collaborazione  del  Ministero   dell'interno,   Dipartimento   della
pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei  servizi  di  scorta  dei
predetti plichi.». 
  3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.  459,
dopo le parole  «Presso  l'ufficio  centrale  per  la  circoscrizione
Estero» sono inserite le seguenti: «e presso  ciascuno  degli  uffici
decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione Estero», sono aggiunte  le  seguenti  «e  dei  singoli
uffici decentrati». 
  4. All'articolo 14 della legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono  aggiunte
le seguenti: «o l'ufficio decentrato»; 
    b) al comma 3, dopo le parole  «dall'ufficio  centrale»,  ovunque
ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 
  5. All'articolo 15 della legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente:  «01.  Al  termine
delle  operazioni  di  scrutinio,  gli  uffici  decentrati   per   la
circoscrizione Estero inviano  all'ufficio  centrale  i  verbali  dei
seggi.»; 
    b) al  comma  1,  dopo  le  parole  «Concluse  le  operazioni  di
scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i  verbali  inviati
dagli uffici decentrati». 
  6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, il comma 1 e' abrogato; 
    b) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della  giustizia  e
con le altre amministrazioni competenti nelle  attivita'  volte  alla
ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali  e  ad
assicurarne la funzionalita'.»; 
      2)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «comunica
all'ufficio centrale» e' aggiunta la seguente:  «per»,  e  all'ultimo
periodo ((le parole «all'Ufficio territoriale del Governo di  Roma  e
al Comune di Roma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli  Uffici
territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e
ai rispettivi comuni»;)) 
      3) al comma 3, le parole «al presidente della  Corte  d'appello
di  Roma  e  alla  commissione  elettorale  comunale  di  Roma»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle  Corti  d'appello  di
Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali
comunali delle medesime citta'»; 
      4) al comma 4, dopo le  parole  «all'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione Estero» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  agli  uffici
decentrati»; 
      5) al comma 6, ((le parole: «, da parte del  Comune  di  Roma,»
sono sostituite dalle seguenti: «da parte del competente comune»))  e
dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti:  «o
dell'ufficio decentrato»; 
      6) al comma 7, dopo  le  parole  «dell'ufficio  centrale»  sono
aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»; 
    c)  all'articolo  20,  comma  3,  dopo  le  parole  «dall'ufficio
centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 
  7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
economica, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  di  grazia  e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 
  8. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  6  si  applicano  alle
consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente  alla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   ((decreto)).   Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
della giustizia, e' disposta la suddivisione di cui  all'articolo  7,
comma 1-quinquies, secondo periodo, della  legge  n.  459  del  2001,
introdotto dal ((presente articolo)). 
  9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con  decreti  del
Presidente della Repubblica  del  6  aprile  2022,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022: 
    a)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione  di  cui  all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; 
    b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun  seggio  di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
e' stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori; 
    c) l'onorario in favore dei componenti dei  seggi  elettorali  di
cui all'articolo  13  della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e'
aumentato del 50 per cento. 
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13, 14 e 15
          della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio
          del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7. - 1. Presso la corte di appello di Roma, entro
          tre giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del   decreto   di   convocazione   dei   comizi
          elettorali,  e'  istituito  l'ufficio   centrale   per   la
          circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali
          uno con funzioni di  presidente  ed  uno  con  funzioni  di
          vicepresidente vicario, scelti dal presidente  della  Corte
          di appello. L'ufficio opera con la presenza di  almeno  tre
          componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. 
              1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e'  istituito
          presso le Corti di appello di Milano,  Bologna,  Firenze  e
          Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione  Estero,
          composto da tre magistrati, dei quali uno con  funzioni  di
          presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. 
              1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici  di  cui
          ai commi 1 e 1-bis le Corti  di  appello  presso  cui  sono
          istituiti i seggi si avvalgono del  personale  in  servizio
          presso tutti gli uffici giudiziari del relativo  distretto,
          individuato dal presidente della  Corte  d'appello,  previo
          apposito interpello. 
              1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio  centrale
          per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli
          uffici decentrati sono competenti per lo spoglio  dei  voti
          provenienti dagli Stati  e  dai  territori  afferenti  alle
          ripartizioni di seguito indicate: 
                a)  ufficio  centrale:  gli  Stati  e   i   territori
          afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1,
          lettera b); 
                b) uffici decentrati di Milano,  Bologna  e  Firenze:
          gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di  cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera a); 
                c) ufficio  decentrato  di  Napoli:  gli  Stati  e  i
          territori afferenti alle ripartizioni di  cui  all'articolo
          6, comma 1, lettere c) e d). 
              1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  con  il   Ministro   della
          giustizia, adottato entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  e'
          pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle
          singole  ripartizioni,  sulla  base  dei  dati  dell'elenco
          aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti  al  31  dicembre
          dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i
          territori afferenti alla ripartizione di  cui  all'articolo
          6, comma 1, lettera  a),  sono  suddivisi  tra  gli  uffici
          decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da
          distribuire  in  modo  omogeneo  il  numero  di   cittadini
          italiani residenti nella ripartizione.  Eventuali  Stati  o
          territori  non  contemplati  dal  decreto  sono   assegnati
          all'ufficio decentrato di Milano.» 
              «Art. 12. - 1. Il Ministero  dell'interno  consegna  al
          Ministero degli affari esteri le liste dei  candidati  e  i
          modelli  delle  schede  elettorali  non  piu'   tardi   del
          ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 
              2. Sulla base delle istruzioni  fornite  dal  Ministero
          degli  affari  esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari preposte  a  tale  fine  dallo  stesso  Ministero
          provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
          nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 
              3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
          per le votazioni in Italia, gli uffici  consolari  inviano,
          con il sistema postale piu' affidabile  e,  ove  possibile,
          con posta  raccomandata,  o  con  altro  mezzo  di  analoga
          affidabilita',  agli   elettori   ammessi   al   voto   per
          corrispondenza ai  sensi  della  presente  legge  il  plico
          contenente il certificato elettorale, la scheda  elettorale
          e  la  relativa  busta  ed  una  busta  affrancata  recante
          l'indirizzo dell'ufficio  consolare  competente;  il  plico
          contiene, altresi', un  foglio  con  le  indicazioni  delle
          modalita'  per  l'espressione  del  voto  e  le  liste  dei
          candidati  nella  ripartizione  di  appartenenza   di   cui
          all'articolo 6. 
              4. Nel caso in cui le schede elettorali siano  piu'  di
          una per ciascun elettore, esse sono  spedite  nello  stesso
          plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
          non puo' contenere i documenti elettorali  di  piu'  di  un
          elettore. 
              5. Gli elettori di cui  al  presente  articolo  che,  a
          quattordici giorni dalla data delle  votazioni  in  Italia,
          non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico  di  cui
          al comma 3 possono farne  richiesta  al  capo  dell'ufficio
          consolare; questi puo' rilasciare,  previa  annotazione  su
          apposito registro, un altro certificato  elettorale  munito
          di apposito sigillo e una  seconda  scheda  elettorale  che
          deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
          commi 4 e 6 del presente articolo. 
              6. Una volta espresso  il  proprio  voto  sulla  scheda
          elettorale, l'elettore  introduce  nell'apposita  busta  la
          scheda  o  le  schede  elettorali,  sigilla  la  busta,  la
          introduce nella busta affrancata  unitamente  al  tagliando
          staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
          del diritto di voto e  la  spedisce  non  oltre  il  decimo
          giorno precedente la data stabilita  per  le  votazioni  in
          Italia. Le schede e le buste che le contengono  non  devono
          recare alcun segno di riconoscimento. 
              7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
          ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione  Estero
          le buste comunque  pervenute  non  oltre  le  ore  16,  ora
          locale, del giovedi' antecedente la data stabilita  per  le
          votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
          ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della  presente
          legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica,  per
          via aerea e con valigia diplomatica. 
              7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione  Estero
          invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7,  previa
          apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli
          Stati e territori a ciascuno di essi  assegnati,  e  a  tal
          fine  si  avvale   della   collaborazione   del   Ministero
          dell'interno, Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  per
          l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. 
              8. I responsabili degli  uffici  consolari  provvedono,
          dopo  l'invio   dei   plichi   in   Italia,   all'immediato
          incenerimento delle schede pervenute dopo la  scadenza  del
          termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per  i  casi
          di cui al comma 5 e  non  utilizzate.  Di  tali  operazioni
          viene redatto apposito  verbale,  che  viene  trasmesso  al
          Ministero degli affari esteri.» 
              «Art.  13.  -  1.  Presso  l'ufficio  centrale  per  la
          circoscrizione  Estero  e  presso  ciascuno  degli   uffici
          decentrati e' costituito un seggio elettorale per un minimo
          di duemila e un massimo di tremila elettori ammessi al voto
          per corrispondenza ai sensi della presente  legge,  con  il
          compito di provvedere  alle  operazioni  di  spoglio  e  di
          scrutinio dei voti inviati dagli elettori.  Ciascun  seggio
          elettorale  e'  competente  per   lo   spoglio   dei   voti
          provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6,
          comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai
          singoli seggi e' effettuata a  cura  dell'ufficio  centrale
          per  la  circoscrizione  Estero  e   dei   singoli   uffici
          decentrati. 
              2. Per la costituzione dei  seggi,  per  l'onorario  da
          corrispondere ai rispettivi componenti e per  le  modalita'
          di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio  dei  voti
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994,  n.  408,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1994,
          n. 483, intendendosi sostituito il riferimento  all'ufficio
          elettorale con il riferimento all'ufficio centrale  per  la
          circoscrizione Estero. 
              3.  L'ufficio  elettorale  costituito  presso   ciascun
          seggio e' composto dal  presidente,  dal  segretario  e  da
          quattro  scrutatori,  di  cui  uno  assume,  a  scelta  del
          presidente, le funzioni di vicepresidente.  Il  presidente,
          prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il
          segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio
          non  inferiore  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado.» 
              «Art.  14.  -  1.  Le  operazioni  di  scrutinio,   cui
          partecipano   i   rappresentanti   di   lista,    avvengono
          contestualmente  alle  operazioni  di  scrutinio  dei  voti
          espressi nel territorio nazionale. 
              2. Insieme al plico contenente le buste  inviate  dagli
          elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per  la
          circoscrizione Estero consegna  al  presidente  del  seggio
          copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma
          7, dei cittadini aventi diritto  all'espressione  del  voto
          per corrispondenza nella ripartizione assegnata. 
              3.  Costituito  il  seggio  elettorale,  il  presidente
          procede alle operazioni di  apertura  dei  plichi  e  delle
          buste  assegnate  al   seggio   dall'ufficio   centrale   o
          dall'ufficio decentrato per  la  circoscrizione  Estero  e,
          successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale  fine
          il  presidente,  coadiuvato  dal   vicepresidente   e   dal
          segretario: 
                a)  accerta  che  il  numero  delle  buste   ricevute
          corrisponda al numero  delle  buste  indicate  nella  lista
          compilata  e  consegnata  insieme   alle   buste   medesime
          dall'ufficio centrale  o  dall'ufficio  decentrato  per  la
          circoscrizione Estero; 
                b) accerta  contestualmente  che  le  buste  ricevute
          provengano soltanto  da  un'unica  ripartizione  elettorale
          estera; 
                c) procede successivamente all'apertura  di  ciascuna
          delle buste esterne  compiendo  per  ciascuna  di  esse  le
          seguenti operazioni: 
                  1) accerta che la busta contenga il  tagliando  del
          certificato elettorale di un solo  elettore  e  la  seconda
          busta nella quale deve essere contenuta  la  scheda  o,  in
          caso di votazione contestuale per l'elezione  della  Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica, le  schede  con
          l'espressione del voto; 
                  2) accerta che il  tagliando  incluso  nella  busta
          appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al  comma
          2; 
                  3) accerta che la busta contenente la scheda  o  le
          schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
          rechi  alcun  segno  di  riconoscimento  e   la   inserisce
          nell'apposita urna sigillata; 
                  4) annulla,  senza  procedere  allo  scrutinio  del
          voto, le schede incluse in una busta che contiene  piu'  di
          un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando  di
          elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
          appartenente  alla  ripartizione  elettorale  assegnata,  o
          infine contenute in una busta aperta, lacerata o  che  reca
          segni di riconoscimento; in ogni caso separa  dal  relativo
          tagliando di certificato elettorale  la  busta  recante  la
          scheda  annullata  in  modo  tale  che  non  sia  possibile
          procedere alla identificazione del voto; 
                d)  completata  l'apertura  delle  buste  esterne   e
          l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
          recanti la scheda con l'espressione del voto, procede  alle
          operazioni di spoglio. A tale fine: 
                  1)   il   vicepresidente    del    seggio    estrae
          successivamente dall'urna ciascuna delle  buste  contenenti
          la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la  busta
          imprime il  bollo  della  sezione  sul  retro  di  ciascuna
          scheda, nell'apposito spazio; 
                  2) il presidente, ricevuta la  scheda,  enuncia  ad
          alta voce la votazione per la quale tale voto  e'  espresso
          e, in caso di votazione contestuale  per  l'elezione  della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,  enuncia
          la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
          scheda al segretario; 
                  3) il  segretario  enuncia  ad  alta  voce  i  voti
          espressi e prende nota dei voti  di  ciascuna  lista  e  di
          ciascun candidato; pone quindi le schede  scrutinate  entro
          scatole separate per ciascuna votazione. 
              4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono  compiute
          nell'ordine indicato; del compimento  e  del  risultato  di
          ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. 
              5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e  vidimazione
          delle schede si  applicano  le  disposizioni  recate  dagli
          articoli 45, 67 e 68 del testo unico  delle  leggi  recanti
          norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente
          disposto dal presente articolo.» 
              «Art.  15.  -  01.  Al  termine  delle  operazioni   di
          scrutinio, gli  uffici  decentrati  per  la  circoscrizione
          Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. 
              1. Concluse le operazioni di  scrutinio  e  ricevuti  i
          verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale
          per   la   circoscrizione   Estero   per   ciascuna   delle
          ripartizioni di cui all'articolo 6: 
                a) determina la cifra elettorale di  ciascuna  lista.
          La cifra elettorale della lista e'  data  dalla  somma  dei
          voti   di   lista   validi   ottenuti   nell'ambito   della
          ripartizione; 
                b)  determina  la  cifra  elettorale  individuale  di
          ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e'  data
          dalla somma dei voti di preferenza riportati dal  candidato
          nella ripartizione; 
                c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di
          cui alla lettera a). A tale  fine  divide  la  somma  delle
          cifre  elettorali  di  tutte  le  liste  presentate   nella
          ripartizione per il numero dei seggi da assegnare  in  tale
          ambito;  nell'effettuare  tale   divisione,   trascura   la
          eventuale parte frazionaria  del  quoziente.  Il  risultato
          costituisce il  quoziente  elettorale  della  ripartizione.
          Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna  lista  per
          tale quoziente. La  parte  intera  del  risultato  di  tale
          divisione rappresenta il numero di  seggi  da  assegnare  a
          ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente  ancora
          da attribuire sono assegnati alle liste  per  le  quali  le
          divisioni abbiano dato i  maggiori  resti  e,  in  caso  di
          parita' di  resti,  alla  lista  con  la  piu'  alta  cifra
          elettorale; 
                d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi
          attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa
          secondo  l'ordine  delle  rispettive  cifre  elettorali.  A
          parita'  di  cifra  sono  proclamati  eletti   coloro   che
          precedono nell'ordine della lista. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 19 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  2  aprile  2003,  n.  104
          (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
          459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
          dei  cittadini   italiani   residenti   all'estero),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7. (Ripartizioni). - 1. Abrogato. 
              2. Ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  della  legge,
          l'assegnazione  del   numero   dei   seggi   alle   singole
          ripartizioni  e'  effettuata,  sulla  base  dei  dati  piu'
          recenti  dell'elenco  aggiornato  di  cui  all'articolo   5
          pubblicati  ai  sensi  del  comma  1,  con  i  decreti  del
          Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo
          unico  per  l'elezione  della   Camera   dei   deputati   e
          all'articolo 1,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
          recanti norme per l'elezione del Senato  della  Repubblica,
          di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,  e
          successive modificazioni.» 
              «Art. 19. (Seggi elettorali ed  operazioni  preliminari
          allo scrutinio). -  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri collabora con il Ministero della giustizia  e  con
          le altre amministrazioni competenti nelle  attivita'  volte
          alla ricerca dei locali idonei nei quali  ubicare  i  seggi
          elettorali e ad assicurarne la funzionalita'. 
              2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data  delle
          votazioni in  Italia  il  Ministero  dell'interno  comunica
          all'ufficio centrale per la circoscrizione estero il numero
          degli elettori iscritti  nell'elenco  aggiornato  per  ogni
          ripartizione, Stato ed ufficio consolare,  ove  risultanti.
          Ricevuta tale  comunicazione,  il  presidente  dell'ufficio
          centrale per  la  circoscrizione  Estero  costituisce,  con
          apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli
          interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di
          Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle
          votazioni  in  Italia,  un  seggio  elettorale   per   ogni
          cinquemila   elettori    della    medesima    ripartizione,
          individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il
          capo missione e' accreditato pur non avendovi la  residenza
          permanente, per i cui elettori  ciascun  seggio  procedera'
          allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di
          cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra  piu'
          seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione
          di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo
          seggio un numero di  elettori  di  tale  ufficio  consolare
          inferiore a  cento.  Copia  del  provvedimento  di  cui  al
          secondo periodo del presente comma e' trasmessa,  entro  il
          termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria,
          al Ministero dell'interno,  agli  Uffici  territoriali  del
          Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze  e  Napoli  e  ai
          rispettivi comuni. 
              3. Entro il quindicesimo  giorno  antecedente  la  data
          delle  votazioni  in  Italia,  il  presidente  dell'ufficio
          centrale  per  la   circoscrizione   Estero   richiede   ai
          presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano,  Bologna,
          Firenze e Napoli e  alle  commissioni  elettorali  comunali
          delle medesime  citta'  la  nomina  rispettivamente  di  un
          presidente e di quattro scrutatori per  ogni  seggio.  Tali
          nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e
          i criteri previsti dalla normativa vigente.  Ai  componenti
          dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della
          legge, il  compenso  relativo  al  tipo  di  consultazione,
          politica o referendaria, in corso di svolgimento. 
              4. Il Ministero dell'interno, entro  il  decimo  giorno
          antecedente la data delle votazioni  in  Italia,  trasmette
          all'ufficio centrale per la circoscrizione  Estero  e  agli
          uffici  decentrati  l'elenco  degli  elettori  diviso   per
          ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. 
              5.  Il  presidente   dell'ufficio   centrale   per   la
          circoscrizione  Estero  predispone   per   ciascun   seggio
          costituito l'elenco degli elettori degli  uffici  consolari
          di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il
          capo missione e' accreditato pur non avendovi la  residenza
          permanente, attestandone la  conformita'  all'elenco  degli
          elettori  della   circoscrizione   Estero   trasmesso   dal
          Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al  comma
          2,  terzo  periodo,  il  presidente   predispone   l'elenco
          completo   degli   elettori   dell'ufficio   consolare   di
          assegnazione. 
              6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per
          lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del
          competente comune, il plico sigillato contenente  il  bollo
          della sezione,  l'estratto  del  verbale  di  nomina  degli
          scrutatori, un numero di urne pari a  quello  degli  uffici
          consolari di assegnazione, o degli  Stati  di  assegnazione
          nei quali il capo missione e' accreditato pur non  avendovi
          la  residenza  permanente,  nonche'  gli  stampati  ed   il
          materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima  ora,
          il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio
          centrale o dell'ufficio decentrato  per  la  circoscrizione
          Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista  o,  in
          occasione dei referendum, dei rappresentanti dei  promotori
          del  referendum   e   dei   partiti   o   gruppi   politici
          rappresentati in Parlamento;  copia  autentica  dell'elenco
          degli elettori degli uffici consolari  di  assegnazione,  o
          degli Stati di assegnazione nei quali il capo  missione  e'
          accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia
          dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al  voto  dagli
          uffici consolari di assegnazione; i  plichi  con  le  buste
          contenenti   le   schede,   nonche'   una   lista   recante
          l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o
          Stato  di  assegnazione  nel  quale  il  capo  missione  e'
          accreditato pur non avendovi la residenza permanente e  per
          ciascun plico, del numero delle buste contenenti le  schede
          consegnate al seggio. 
              7. Ai seggi di  cui  al  comma  2,  terzo  periodo,  il
          presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio  decentrato
          distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in  numero
          almeno  pari  a   venti,   le   buste   contenenti   schede
          dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati  ripartiti
          tra i predetti seggi. 
              8. Alle ore sette e trenta antimeridiane  del  medesimo
          giorno, il presidente  del  seggio  procede  al  compimento
          delle  operazioni  preliminari  allo   scrutinio   previste
          dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge,
          che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello
          scrutinio che avviene contestualmente  a  quello  dei  voti
          espressi nel territorio nazionale, ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 1 della legge. 
              9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente  del
          seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti  da
          ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il
          capo missione e' accreditato pur non avendovi la  residenza
          permanente,    nella    rispettiva     urna,     procedendo
          successivamente ad operazioni di spoglio separate  ed  alla
          redazione di distinti verbali. 
              10. Nel caso in  cui  il  numero  di  buste  contenenti
          schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno  Stato
          nel quale il capo missione e' accreditato pur non  avendovi
          la  residenza  permanente,  sia  inferiore  a   venti,   il
          presidente del seggio, previa  annotazione  a  verbale  con
          indicazione anche del loro numero, immette le buste  stesse
          nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del  medesimo
          Stato, ove possibile, o di Stato confinante,  ovvero  dello
          Stato geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza
          dei plichi assegnati al seggio. 
              11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma  3,
          lettera c), n. 4 della  legge,  il  presidente  del  seggio
          annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede  incluse
          nella medesima busta insieme al tagliando o al  certificato
          elettorale. Annulla altresi'  le  schede  non  accompagnate
          nella busta esterna ne' dal tagliando ne'  dal  certificato
          elettorale. Non  procede  ad  annullare  le  schede  se  il
          tagliando non e' stato staccato dal certificato  elettorale
          ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso  in  cui
          viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale
          privo del tagliando. 
              12. Nei casi di annullamento di schede senza  procedere
          allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera
          c), n. 4 della legge e dal  comma  11,  il  presidente  del
          seggio  procede  all'apertura  della  busta  contenente  le
          schede esclusivamente per verificare, ai fini  del  calcolo
          della partecipazione al voto, il numero  delle  schede  ivi
          contenute, che devono rimanere chiuse,  di  esse  va  presa
          nota nel verbale assicurandosi che nessuno  prenda  visione
          della parte interna. Appena completate tali operazioni,  il
          presidente richiude la  busta,  la  vidima  insieme  a  due
          scrutatori  e  la  sigilla.  I  tagliandi  dei  certificati
          elettorali relativi alle buste contenenti schede  annullate
          senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste
          stesse, e congiuntamente per tutti i casi di  annullamento,
          per  i  relativi  elettori,  si  procede  alla   operazione
          prevista dall'articolo 58, quarto comma,  del  testo  unico
          per  l'elezione  della  Camera  dei   deputati,   dopo   la
          conclusione delle operazioni  preliminari  allo  scrutinio.
          Compiute le suddette operazioni,  i  tagliandi  di  cui  al
          precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi
          alle buste inserite nell'urna. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 8,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dal presente provvedimento: 
              «Art. 55. - Omissis. 
              8.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  6  e   7,   le
          amministrazioni   preposte   all'organizzazione   ed   allo
          svolgimento   delle   consultazioni   elettorali   dovranno
          comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare  un
          ulteriore  contenimento  delle  spese  rispetto  a   quelle
          scaturenti  dalla  normativa  vigente.  A  tale  scopo  con
          cadenza triennale entro il 31 gennaio  del  primo  anno  di
          ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
          della giustizia e degli affari esteri e della  cooperazione
          internazionale, sara' determinata  la  misura  massima  del
          finanziamento  delle  spese  per   lo   svolgimento   delle
          consultazioni, ivi  comprese  le  somme  da  rimborsare  ai
          comuni per l'organizzazione tecnica  e  l'attuazione  delle
          elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della  legge
          23 aprile 1976, n. 136  ,  e  successive  modificazioni,  e
          dell' articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n.  18  ,  e
          successive modificazioni, sono a carico dello Stato. 
              Omissis.».