Art. 7 Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero 1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. 1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, ((individuato)) dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. 1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate: a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d). 1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ((e con il Ministro)) della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.». 2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.». 3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati». 4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»; b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»; b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati». 6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, il comma 1 e' abrogato; b) all'articolo 19: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attivita' volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» e' aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo ((le parole «all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»;)) 3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime citta'»; 4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»; 5) al comma 6, ((le parole: «, da parte del Comune di Roma,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del competente comune»)) e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»; 6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»; c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato». 7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente ((decreto)). Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, e' disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal ((presente articolo)). 9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022: a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori; c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' aumentato del 50 per cento. 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), come modificato dalla presente legge: «Art. 7. - 1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. 1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. 1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. 1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate: a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d). 1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.» «Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.» «Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati e' costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e dei singoli uffici decentrati. 2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. 3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.» «Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. 2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. 3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero; b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; 2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; 3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto; d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: 1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; 2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al segretario; 3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. 4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. 5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.» «Art. 15. - 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. 1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione; b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione; c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra elettorale; d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista. - Si riporta il testo degli articoli 7 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), come modificato dalla presente legge: «Art. 7. (Ripartizioni). - 1. Abrogato. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.» «Art. 19. (Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attivita' volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'. 2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procedera' allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni. 3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime citta' la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento. 4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. 5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione. 6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del competente comune, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonche' una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio. 7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi. 8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge. 9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali. 10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non accompagnate nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando. 12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna. - Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dal presente provvedimento: «Art. 55. - Omissis. 8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sara' determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , e successive modificazioni, e dell' articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, sono a carico dello Stato. Omissis.».