Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti  dagli  articoli  3  e  5,  comma  1,  pari
complessivamente a euro  39.451.285  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  del  fondo   da   ripartire   per
fronteggiare   le   spese   derivanti   dalle   elezioni   politiche,
amministrative,  del  Parlamento  europeo   e   dall'attuazione   dei
referendum,  iscritto  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo  6,  comma  3,  pari  a  euro
1.000.000  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179((,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). 
  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, ((pari a  euro))
1.140.118  a  decorrere  dall'anno   2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito del ((programma «Fondi di  riserva  e  speciali»))  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 1. (Attuazione dell'Agenda  digitale  italiana  e
          documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT). -
          Omissis. 
              2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e
          delle  finanze  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   il
          Ministro delegato  all'innovazione  tecnologica  e  con  il
          Ministro»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  «3. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          delegato per l'innovazione  tecnologica,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia  digitale,  e'
          disposto anche progressivamente, nell'ambito delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni  della
          carta   d'identita'   elettronica   anche   in    relazione
          all'unificazione  sul   medesimo   supporto   della   carta
          d'identita' elettronica  con  la  tessera  sanitaria,  alle
          modifiche ai parametri della carta d'identita'  elettronica
          e della tessera  sanitaria  necessarie  per  l'unificazione
          delle stesse sul medesimo  supporto,  nonche'  al  rilascio
          gratuito del documento unificato,  mediante  utilizzazione,
          anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse
          disponibili  a  legislazione   vigente   per   la   tessera
          sanitaria.   Le   modalita'   tecniche    di    produzione,
          distribuzione,  gestione  e   supporto   all'utilizzo   del
          documento unificato, nel rispetto di  quanto  stabilito  al
          comma 1, sono stabilite entro  sei  mesi  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro  delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e,
          limitatamente ai profili sanitari, con  il  Ministro  della
          salute.»; 
                c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
                  «3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito
          del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle
          risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  82
          milioni di euro a decorrere dal 2014. 
                  3-ter. In attesa  dell'attuazione  dei  commi  3  e
          3-bis, si mantiene il rilascio  della  carta  di  identita'
          elettronica  di   cui   all'articolo   7-vicies   ter   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
          non interromperne l'emissione e la relativa continuita'  di
          esercizio». 
              Omissis.».