IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto  Fondo  di  garanzia,  che,  al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con il quale e' stato adottato  il  «Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che  prevede  che  gli  interventi  di  garanzia  del  Fondo  sono
assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e  modalita'  da  stabilire  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.  La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita  nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai  fini  di  una
migliore finalizzazione verso l'accesso  al  credito  e  lo  sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi  del  Fondo,  nonche',
per  un  utilizzo   piu'   efficiente   delle   risorse   finanziarie
disponibili, con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere modificati e  integrati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo  di  cui  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi  decreti  attuativi,  anche
introducendo delle differenziazioni  in  termini  di  percentuali  di
finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in  particolare,  l'art.  39  «Misure  per  le
micro, piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso  alla  garanzia  diretta
del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia'  deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte  del  Fondo  e
l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole  e  medie  imprese,
mediante  utilizzo  di  un  apposito  plafond  finanziario  messo   a
disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti
bancari  assistiti  da  contributo  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad  uso
produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware,
in software e in tecnologie digitali; 
  Visto il comma 6 del predetto art. 2 del decreto-legge  n.  69  del
2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma  9-bis,  lettera  a),
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che
i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n.  69  del  2013
«... possono essere assistiti dalla garanzia del  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera
a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nella  misura  massima
dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali  casi,  ai
fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria
e  del  merito  creditizio  dell'impresa,  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata  al   soggetto
richiedente,  nel  rispetto  di  limiti   massimi   di   rischiosita'
dell'impresa finanziata,  misurati  in  termini  di  probabilita'  di
inadempimento e definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini  per
l'estensione  delle  predette  modalita'  di   accesso   agli   altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto  delle  autorizzazioni
di spesa  vigenti  per  la  concessione  delle  garanzie  del  citato
Fondo.»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante:  «Criteri,  condizioni  e
modalita' di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  di  ultima
istanza in relazione agli interventi del fondo  di  garanzia  di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96
del  24  aprile  2012,  recante  «Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese»,  in
attuazione  di  quanto  previsto   dall'art.   11,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  5  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  - n.
172 del 26 luglio 2014, che, in attuazione dell'art. 12, comma 6-bis,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   ha   disciplinato
l'estensione  degli  interventi  del   Fondo   alle   operazioni   di
sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole  e
medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2  settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 ottobre 2015, n. 245,  recante  «Modalita'  operative  per  lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal  Gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni
ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  29  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  288
dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite  le  modalita'  di
valutazione dei finanziamenti agevolati  ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016,  di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale  sono  approvate  le
modificazioni e le integrazioni delle «Condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese», che includono il modello di
valutazione delle imprese basato sulla misura della  probabilita'  di
inadempimento del soggetto destinatario del  finanziamento  agevolato
ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 7 luglio 2017, con il quale sono  stabilite  le  condizioni  e  i
termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del
Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di  inadempimento  alle
altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  14
del 18 gennaio 2018, recante «Modifiche alle modalita' di concessione
della garanzia del Fondo su portafogli  di  finanziamenti  erogati  a
piccole  e  medie  imprese  e  incremento  della  relativa  dotazione
finanziaria» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, con il quale sono  approvate  le
condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere  generale
del Fondo e l'articolazione delle misure di garanzia,  in  attuazione
di  quanti  disposto  dall'art.  12,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale 6 marzo 2017; 
  Visto l'ulteriore decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio  2019,
di cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019,  con  il  quale  sono
approvate le  condizioni  di  ammissibilita'  e  le  disposizioni  di
carattere generale del Fondo per le operazioni finanziarie a  rischio
tripartito, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12,  comma  2,
del decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio  2021,  di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 123 del 25 maggio 2021, con il quale  sono  approvate,  a
integrazione delle condizioni di ammissibilita' e delle  disposizioni
di carattere generale del Fondo, le  vigenti  disposizioni  operative
relative all'adeguamento ai regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014
e alle modalita' operative di intervento della  Sezione  speciale  di
cui all'art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  Vista la decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 con la  quale  la
Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale  per  calcolare
l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore  delle  PMI»,  notificato
dal Ministero dello sviluppo  economico  (n.  182/2010)  in  data  14
maggio 2010; 
  Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28  aprile  2016  con  la
quale la Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto  forma  di
garanzia concessi a mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo
economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015; 
  Vista la nota n. 96746 del 31 marzo 2020 con la quale il  Ministero
dello sviluppo economico  ha  comunicato  al  Gestore  del  Fondo  di
garanzia il nulla osta rilasciato in data 6 febbraio 2020 dai servizi
della Commissione europea all'applicazione del  metodo  nazionale  di
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo  SA.43296 -  2015/N  anche
per importi delle garanzie superiori a euro 2.500.000,00; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo, forestale e nelle  zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della  Commissione,  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863  final  del  19  marzo  2020  e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  Covid-19,
indicando le relative condizioni di  compatibilita'  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE; 
  Vista la comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 con  la
quale la Commissione europea ha  adottato  un  quadro  temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la convenzione del 6  agosto  2021  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale
S.p.a.,  mandataria  del   Raggruppamento   temporaneo   di   imprese
costituito con  le  mandanti  MPS  Capital  Services  S.p.a.,  Intesa
Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit  S.p.a.  e  BFF  Bank
S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»),  relativa  all'affidamento
del servizio di gestione del  Fondo  di  garanzia,  registrata  dalla
Corte dei conti in data 24 settembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  15,   e
successive modificazioni e integrazioni, che  prevede  l'istituzione,
nell'ambito del Fondo di garanzia  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  di  un'apposita
sezione dedicata  alla  concessione  di  garanzie  su  portafogli  di
obbligazioni,  emesse  dalle  predette   imprese   a   fronte   della
realizzazione  di  programmi  qualificati  di   sviluppo   aziendale,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo  tradizionale,
sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio; 
  Visto lo stesso art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021,
che prevede che le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per
la concessione della garanzia, le caratteristiche  dei  programmi  di
sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti  proponenti  e  delle
operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e  i
criteri  di  loro  selezione  e  le   modalita'   di   coinvolgimento
nell'operazione   di   eventuali    investitori    istituzionali    o
professionali sono definite con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno  dal
soggetto garante in favore del soggetto finanziatore a  copertura  di
una quota del portafoglio di obbligazioni  su  cui  e'  richiesta  la
controgaranzia del Fondo; 
    b) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1,
comma 48, lettera  a),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modificazioni e integrazioni, costituito dal  Gestore  del
Fondo ai sensi dell'art. 47  del  decreto  legislativo  l°  settembre
1993, n. 385  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  cui  e'
affidata l'amministrazione del Fondo; 
    c)   «disposizioni   operative»:   le   vigenti   condizioni   di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia
e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it 
    d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    e) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI,  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a quattrocentonovantanove; 
    f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    g) «obbligazione»: un titolo di  debito  emesso  da  un  soggetto
beneficiario che attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso
del capitale prestato all'emittente alla scadenza o secondo un  piano
di ammortamento, piu' un interesse sul medesimo capitale; 
    h) «PMI»: le imprese  classificate  di  micro,  piccola  e  media
dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,  nonche'  i
loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative; 
    i) «portafoglio di obbligazioni»:  un  insieme  di  obbligazioni,
emesse dai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali
la forma tecnica  utilizzata,  la  finalita'  a  fronte  della  quale
l'obbligazione e' emessa,  la  durata  dell'operazione,  le  garanzie
accessorie richieste, ecc.; 
    j) «probability of default o PD»: la probabilita' di  default  di
un'impresa emittente nell'orizzonte temporale di un anno, determinata
dal    soggetto    richiedente,    al     momento     dell'inclusione
dell'obbligazione nel portafoglio  di  obbligazioni,  sulla  base  di
quanto previsto dalle modalita' operative approvate dal Consiglio  di
gestione; 
    k)  «probability  of  default  media  o  PD  media»:  la  PD  del
portafoglio di obbligazioni, data  dalla  PD  delle  singole  imprese
emittenti le obbligazioni incluse nel portafoglio,  ponderata  per  i
relativi importi; 
    l) «regolamento de minimis»: in relazione al settore di attivita'
in cui opera il soggetto beneficiario finale: il regolamento (UE)  n.
1407/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE)  n.
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
    m)  «regolamento  di  esenzione»:  in  relazione  al  settore  di
attivita'  in  cui  opera  il  soggetto   beneficiario   finale:   il
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
comune in applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; il regolamento  (UE)  n.  702/2014
della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali;  il
regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione,  del  16  dicembre
2014,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
    n) «Temporary Framework Covid-19»: il quadro  temporaneo  per  le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza del
COVID-19 adottato dalla Commissione  europea  il  19  marzo  2020,  e
successive modifiche e integrazioni; 
    o) «Temporary Framework Russia-Ucraina»: il quadro temporaneo per
le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a  seguito
dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina,  adottato   dalla
Commissione europea il 23 marzo 2022; 
    p) «soggetti beneficiari»: le PMI e le Mid-cap; 
    q) «soggetti garanti»: i confidi e  gli  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385
del 1993 che effettuano attivita' di rilascio di garanzie ai soggetti
beneficiari a valere su risorse proprie; 
    r) «soggetti finanziatori»: le SPV e i seguenti soggetti: 
      1) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      2) gli  intermediari  finanziari,  iscritti  nell'albo  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
      3) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art.
114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
      4) gli organismi collettivi del risparmio di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58 e successive modificazioni e integrazioni; 
    s) «Sezione speciale»: la sezione speciale del  Fondo  costituita
ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021; 
    t) «SPV»: le societa' veicolo costituite ai sensi della legge 130
del 1999. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle
disposizioni operative.