IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 39 «Misure per le micro, piccole e medie imprese»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali; Visto il comma 6 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante: «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 172 del 26 luglio 2014, che, in attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha disciplinato l'estensione degli interventi del Fondo alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, recante «Modifiche alle modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, con il quale sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo e l'articolazione delle misure di garanzia, in attuazione di quanti disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; Visto l'ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, con il quale sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 25 maggio 2021, con il quale sono approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le vigenti disposizioni operative relative all'adeguamento ai regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014 e alle modalita' operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Vista la decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010; Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016 con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015; Vista la nota n. 96746 del 31 marzo 2020 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al Gestore del Fondo di garanzia il nulla osta rilasciato in data 6 febbraio 2020 dai servizi della Commissione europea all'applicazione del metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo SA.43296 - 2015/N anche per importi delle garanzie superiori a euro 2.500.000,00; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE; Vista la comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.a., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 15, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio; Visto lo stesso art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota del portafoglio di obbligazioni su cui e' richiesta la controgaranzia del Fondo; b) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, cui e' affidata l'amministrazione del Fondo; c) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; e) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a quattrocentonovantanove; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «obbligazione»: un titolo di debito emesso da un soggetto beneficiario che attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all'emittente alla scadenza o secondo un piano di ammortamento, piu' un interesse sul medesimo capitale; h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative; i) «portafoglio di obbligazioni»: un insieme di obbligazioni, emesse dai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale l'obbligazione e' emessa, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; j) «probability of default o PD»: la probabilita' di default di un'impresa emittente nell'orizzonte temporale di un anno, determinata dal soggetto richiedente, al momento dell'inclusione dell'obbligazione nel portafoglio di obbligazioni, sulla base di quanto previsto dalle modalita' operative approvate dal Consiglio di gestione; k) «probability of default media o PD media»: la PD del portafoglio di obbligazioni, data dalla PD delle singole imprese emittenti le obbligazioni incluse nel portafoglio, ponderata per i relativi importi; l) «regolamento de minimis»: in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario finale: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; m) «regolamento di esenzione»: in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario finale: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; n) «Temporary Framework Covid-19»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza del COVID-19 adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni; o) «Temporary Framework Russia-Ucraina»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022; p) «soggetti beneficiari»: le PMI e le Mid-cap; q) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che effettuano attivita' di rilascio di garanzie ai soggetti beneficiari a valere su risorse proprie; r) «soggetti finanziatori»: le SPV e i seguenti soggetti: 1) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; 2) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; 3) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993; 4) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni; s) «Sezione speciale»: la sezione speciale del Fondo costituita ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021; t) «SPV»: le societa' veicolo costituite ai sensi della legge 130 del 1999. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.