Art. 10 Regime di aiuto 1. L'aiuto ai soggetti beneficiari connesso all'intervento della Sezione speciale e' concesso ai sensi del Temporary Framework Covid-19 nonche' del Temporary Framework Russia-Ucraina, finche' vigenti, del regolamento di esenzione ovvero del regolamento de minimis, ferma restando la possibilita' per il Ministero di istituire e notificare alla Commissione europea un apposito regime di garanzia per gli interventi della Sezione speciale sulla base di quanto previsto dai vigenti «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio».