Art. 10 
 
                           Regime di aiuto 
 
  1. L'aiuto ai soggetti beneficiari  connesso  all'intervento  della
Sezione  speciale  e'  concesso  ai  sensi  del  Temporary  Framework
Covid-19 nonche'  del  Temporary  Framework  Russia-Ucraina,  finche'
vigenti, del regolamento  di  esenzione  ovvero  del  regolamento  de
minimis, ferma restando la possibilita' per il Ministero di istituire
e notificare alla Commissione europea un apposito regime di  garanzia
per gli interventi  della  Sezione  speciale  sulla  base  di  quanto
previsto dai vigenti «Orientamenti sugli aiuti di Stato  destinati  a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio».