Art. 11 
 
               Determinazione dell'intensita' di aiuto 
 
  1. L'intensita' di  aiuto  connessa  all'intervento  della  Sezione
speciale e' determinata applicando,  al  momento  dell'inclusione  di
ciascuna obbligazione nel portafoglio: 
    a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale per calcolare l'elemento
di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI», notificato dal Ministero
(N. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e  approvato  dalla  Commissione
europea con decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010; 
    b)  nel  caso  di  Mid-cap,  il  «metodo  italiano   di   calcolo
dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di  garanzia
concessi a mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N)  in
data 12 ottobre  2015  e  approvato  dalla  Commissione  europea  con
decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016; 
    c) eventuali altri metodi di calcolo dell'elemento di  aiuto  per
gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, eventualmente  notificati
dalle Autorita'  italiane  e  approvati  dalla  Commissione  europea,
vigenti alla data di inclusione dell'obbligazione nel portafoglio.