Art. 11 Determinazione dell'intensita' di aiuto 1. L'intensita' di aiuto connessa all'intervento della Sezione speciale e' determinata applicando, al momento dell'inclusione di ciascuna obbligazione nel portafoglio: a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI», notificato dal Ministero (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010; b) nel caso di Mid-cap, il «metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016; c) eventuali altri metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea, vigenti alla data di inclusione dell'obbligazione nel portafoglio.