Art. 12 
 
       Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia 
 
  1. Le richieste  di  garanzia  di  cui  al  presente  decreto  sono
presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalita' e le forme
indicate nelle modalita' operative di cui all'art. 19,  comma  1.  In
sede di domanda, i  soggetti  richiedenti  devono  fornire  tutte  le
informazioni tecniche  connesse  alla  operazione  di  costruzione  e
gestione del portafoglio di obbligazioni. 
  2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo, che  procede,
nel    rispetto    dell'ordine    cronologico    di    presentazione,
all'istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei  requisiti
e il rispetto delle previsioni  per  l'accesso  alla  garanzia  della
Sezione speciale stabiliti dal presente  decreto  e  dalle  modalita'
operative di cui all'art. 19, comma 1. Le richieste di garanzia della
Sezione speciale, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate  al
Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
o di completamento. 
  3. L'esito della delibera del Consiglio di gestione e' trasmesso, a
cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente. 
  4. La garanzia della Sezione speciale e' concessa nei limiti  delle
risorse finanziarie disponibili di cui all'art.  4.  Il  Gestore  del
Fondo provvede  a  dare  tempestiva  comunicazione  circa  l'avvenuto
esaurimento delle  risorse  disponibili  e  restituisce  ai  soggetti
richiedenti,  le  cui  richieste  di   garanzia   non   siano   state
soddisfatte, la documentazione da essi inviata.